Art. 2. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 423 miliardi per l'anno 1983, in lire 846 miliardi per l'anno 1984 e in lire 1.209 miliardi per l'anno 1985 provvedono gli enti interessati all'uopo parzialmente utilizzando o le disponibilita' del proprio bilancio provenienti dai conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite in bilancio in relazione alle specifiche attivita' svolte dai medesimi. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 25 giugno 1983 PERTINI FANFANI - SCHIETROMA - ROGNONI - GORIA - BODRATO - SCOTTI Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 luglio 1983 Atti di Governo, registro n. 47, foglio n. 5