Art. 2. 
 
  All'onere  derivante  dall'applicazione   del   presente   decreto,
valutato in lire 423 miliardi per l'anno 1983, in lire  846  miliardi
per l'anno 1984 e in lire 1.209 miliardi per l'anno  1985  provvedono
gli  enti  interessati  all'uopo  parzialmente   utilizzando   o   le
disponibilita' del  proprio  bilancio  provenienti  dai  conferimenti
operati a carico del  bilancio  dello  Stato  o  quelle  affluite  in
bilancio in relazione alle specifiche attivita' svolte dai medesimi. 
  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo  a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 25 giugno 1983 
 
                               PERTINI 
 
                                                 FANFANI - SCHIETROMA 
                                                  - ROGNONI - GORIA - 
                                                     BODRATO - SCOTTI 
 
Visto, il Guardasigilli: DARIDA 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 luglio 1983 
  Atti di Governo, registro n. 47, foglio n. 5