(Accordo-art. 10)
                              Art. 10. 
                              Mobilita' 

 
  La mobilita' del personale nell'ambito degli enti e  fra  gli  enti
destinatari degli accordi relativi al personale dipendente dagli enti
locali e  dalle  regioni  a  statuto  ordinario  deve  rispondere  ad
esigenze di servizio ed e' anche finalizzata  al  raggiungimento  dei
seguenti obiettivi: 
    a) la razionalizzazione dell'impiego del personale; 
    b) l'accelerazione delle procedure per  la  copertura  dei  posti
vacanti; 
    c)  l'avvicinamento  del  dipendente   alla   propria   residenza
anagrafica e/o la ricongiunzione con il nucleo familiare; 
    d) il reciproco interesse dell'ente di provenienza, dell'ente  di
nuova destinazione e del dipendente; 
    e) riorganizzazione e trasferimento di servizi. 

 
  Mobilita' interna. 

 
  La mobilita' interna all'ente, che non comporta assegnazione a sede
di lavoro in territorio comunale diversa da quello di provenienza, e'
effettuata dall'amministrazione, secondo criteri generali da definire
previo  confronto  con  le  organizzazioni  sindacali.  Dei   singoli
provvedimenti viene data informazione alle organizzazioni sindacali. 
  Qualora tale mobilita' comporti modifica del profilo  professionale
- nell'ambito della  stessa  qualifica  funzionale  -  devono  essere
accertati  i  necessari  requisiti  professionali,  secondo   criteri
oggettivi stabiliti a livello di accordo decentrato, anche ricorrendo
alle necessarie iniziative di riqualificazione professionale ed  alla
verifica della idoneita' alle mansioni. 
  Qualora la mobilita' comporti l'assegnazione a sede di lavoro posta
all'esterno del territorio comunale di provenienza, l'amministrazione
provvede sulla base di criteri oggettivi  collegati  alla  residenza,
alla anzianita' ed alla situazione di  famiglia  secondo  graduatorie
stabilite in base ad accordi decentrati. 

 
  Mobilita' esterna. 

 
  La mobilita' esterna si attua nell'ambito dei posti disponibili per
concorso pubblico, ferme restando le  riserve  di  legge  nonche'  le
riserve dei posti al  personale  interno,  e  riguarda  il  personale
destinatario degli accordi relativi al personale degli enti locali  e
delle regioni. 
  In sede di accordo decentrato a livello regionale verra'  stabilita
la  percentuale  dei  posti  che  possono  essere  coperti   mediante
trasferimento. 
  A tal fine gli  enti  pubblicano  nel  bollettino  ufficiale  della
regione gli avvisi relativi alla  copertura  dei  posti,  ponendo  un
termine per la presentazione delle domande da parte del personale  di
ruolo  appartenente  alla  stessa  qualifica  funzionale  e   profilo
professionale. 
  La copertura dei posti e' effettuata attraverso graduatorie formate
da una commissioni nominata dall'ente e della  quale  facciano  parte
rappresentanti delle organizzazioni sindacali in  base  a  criteri  e
modalita'  concordati  in  sede  di  accordo  decentrato  a   livello
regionale, tenendo comunque conto  dei  titoli  professionali,  della
residenza,  dell'anzianita',  della  situazione   di   famiglia   dei
richiedenti, dei motivi di studio. 
  Tale mobilita' e' subordinata comunque  al  consenso  dell'ente  di
provenienza. 
  E'  consentito  il  trasferimento  di  personale  a   domanda   del
dipendente motivata e documentata, previa  intesa  tra  gli  enti,  a
condizione dell'esistenza di posto vacante - conferibile con concorso
pubblico o di corrispondente profilo  professionale  -  nell'ente  di
destinazione.  Dei  singoli  provvedimenti  viene   data   preventiva
informazione alle organizzazioni sindacali. 
  Al fine di  consentire  la  riorganizzazione  e  l'accorpamento  di
servizi a livello  territoriale  e  l'uso  ottimale  delle  strutture
organiche, gli enti interessati al trasferimento di posti di organico
debbono procedere, contestualmente, l'uno alla soppressione dei posti
di organico relativi ai servizi trasferiti (anche coperti e,  in  tal
caso, in uno con i relativi titolari) e l'altro alla integrazione  di
pari numero di posti della  stessa  qualifica  funzionale  e  profilo
professionale. Al personale  trasferito  e'  garantita  la  posizione
giuridica ed economica acquisita all'atto del trasferimento. 
  Al personale interessato  alla  mobilita'  competono,  ove  dovute,
l'indennita' di missione o  di  trasferimento  secondo  la  normativa
vigente per i dipendenti civili dello Stato.