Art. 10. Mobilita' La mobilita' del personale nell'ambito degli enti e fra gli enti destinatari degli accordi relativi al personale dipendente dagli enti locali e dalle regioni a statuto ordinario deve rispondere ad esigenze di servizio ed e' anche finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi: a) la razionalizzazione dell'impiego del personale; b) l'accelerazione delle procedure per la copertura dei posti vacanti; c) l'avvicinamento del dipendente alla propria residenza anagrafica e/o la ricongiunzione con il nucleo familiare; d) il reciproco interesse dell'ente di provenienza, dell'ente di nuova destinazione e del dipendente; e) riorganizzazione e trasferimento di servizi. Mobilita' interna. La mobilita' interna all'ente, che non comporta assegnazione a sede di lavoro in territorio comunale diversa da quello di provenienza, e' effettuata dall'amministrazione, secondo criteri generali da definire previo confronto con le organizzazioni sindacali. Dei singoli provvedimenti viene data informazione alle organizzazioni sindacali. Qualora tale mobilita' comporti modifica del profilo professionale - nell'ambito della stessa qualifica funzionale - devono essere accertati i necessari requisiti professionali, secondo criteri oggettivi stabiliti a livello di accordo decentrato, anche ricorrendo alle necessarie iniziative di riqualificazione professionale ed alla verifica della idoneita' alle mansioni. Qualora la mobilita' comporti l'assegnazione a sede di lavoro posta all'esterno del territorio comunale di provenienza, l'amministrazione provvede sulla base di criteri oggettivi collegati alla residenza, alla anzianita' ed alla situazione di famiglia secondo graduatorie stabilite in base ad accordi decentrati. Mobilita' esterna. La mobilita' esterna si attua nell'ambito dei posti disponibili per concorso pubblico, ferme restando le riserve di legge nonche' le riserve dei posti al personale interno, e riguarda il personale destinatario degli accordi relativi al personale degli enti locali e delle regioni. In sede di accordo decentrato a livello regionale verra' stabilita la percentuale dei posti che possono essere coperti mediante trasferimento. A tal fine gli enti pubblicano nel bollettino ufficiale della regione gli avvisi relativi alla copertura dei posti, ponendo un termine per la presentazione delle domande da parte del personale di ruolo appartenente alla stessa qualifica funzionale e profilo professionale. La copertura dei posti e' effettuata attraverso graduatorie formate da una commissioni nominata dall'ente e della quale facciano parte rappresentanti delle organizzazioni sindacali in base a criteri e modalita' concordati in sede di accordo decentrato a livello regionale, tenendo comunque conto dei titoli professionali, della residenza, dell'anzianita', della situazione di famiglia dei richiedenti, dei motivi di studio. Tale mobilita' e' subordinata comunque al consenso dell'ente di provenienza. E' consentito il trasferimento di personale a domanda del dipendente motivata e documentata, previa intesa tra gli enti, a condizione dell'esistenza di posto vacante - conferibile con concorso pubblico o di corrispondente profilo professionale - nell'ente di destinazione. Dei singoli provvedimenti viene data preventiva informazione alle organizzazioni sindacali. Al fine di consentire la riorganizzazione e l'accorpamento di servizi a livello territoriale e l'uso ottimale delle strutture organiche, gli enti interessati al trasferimento di posti di organico debbono procedere, contestualmente, l'uno alla soppressione dei posti di organico relativi ai servizi trasferiti (anche coperti e, in tal caso, in uno con i relativi titolari) e l'altro alla integrazione di pari numero di posti della stessa qualifica funzionale e profilo professionale. Al personale trasferito e' garantita la posizione giuridica ed economica acquisita all'atto del trasferimento. Al personale interessato alla mobilita' competono, ove dovute, l'indennita' di missione o di trasferimento secondo la normativa vigente per i dipendenti civili dello Stato.