Art. 11. Mutamento di mansioni per inidoneita' fisica Nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli l'amministrazione non potra' procedere alla di lui dispensa dal servizio per motivi di salute prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori e con le disponibilita' organiche dell'ente, per recuperarlo al servizio attivo, in mansioni diverse ma affini a quelle proprie del profilo rivestito, appartenenti alla stessa qualifica funzionale od a qualifica funzionale inferiore. Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente seguira' la dinamica retributiva della nuova qualifica funzionale senza alcun riassorbimento del trattamento gia' in godimento.