(Accordo-art. 11)
                              Art. 11. 
            Mutamento di mansioni per inidoneita' fisica 

 
  Nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente  inidoneo  in
via  permanente  allo  svolgimento   delle   mansioni   attribuitegli
l'amministrazione non potra'  procedere  alla  di  lui  dispensa  dal
servizio per motivi di salute  prima  di  aver  esperito  ogni  utile
tentativo, compatibilmente con le strutture  organizzative  dei  vari
settori e con le disponibilita' organiche dell'ente, per  recuperarlo
al servizio attivo, in mansioni diverse ma affini  a  quelle  proprie
del profilo rivestito, appartenenti alla stessa qualifica  funzionale
od a qualifica funzionale inferiore. 
  Dal momento del  nuovo  inquadramento  il  dipendente  seguira'  la
dinamica retributiva della nuova  qualifica  funzionale  senza  alcun
riassorbimento del trattamento gia' in godimento.