(Accordo-art. 12)
                              Art. 12. 
                                Mensa 

 
  Al fine di agevolare la realizzazione delle forme di organizzazione
del lavoro e le maggiori disponibilita' richieste agli operatori, gli
enti si impegnano ad istituire, ove necessario e possibile, mense  di
servizio secondo modalita' e criteri da  concordarsi  attraverso  gli
accordi decentrati. 
  Comunque, per poter usufruire del diritto alla mensa e'  necessario
essere effettivamente in servizio. 
  Non potra' usufruire di tale  diritto  il  personale  che  effettua
orario unico, salvo i casi di rientro pomeridiano. 
  Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio. 
  Il dipendente e' tenuto a pagare per ogni  pasto  un  corrispettivo
pari ad 1/3 del costo unitario risultante dalla  convenzione,  se  la
mensa e' gestita da terzi; oppure, un corrispettivo  sempre  pari  ad
1/3 dei costi dei generi alimentari e del personale, qualora la mensa
sia gestita direttamente dall'ente. 
  In ogni caso e' esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante.