Art. 12. Mensa Al fine di agevolare la realizzazione delle forme di organizzazione del lavoro e le maggiori disponibilita' richieste agli operatori, gli enti si impegnano ad istituire, ove necessario e possibile, mense di servizio secondo modalita' e criteri da concordarsi attraverso gli accordi decentrati. Comunque, per poter usufruire del diritto alla mensa e' necessario essere effettivamente in servizio. Non potra' usufruire di tale diritto il personale che effettua orario unico, salvo i casi di rientro pomeridiano. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio. Il dipendente e' tenuto a pagare per ogni pasto un corrispettivo pari ad 1/3 del costo unitario risultante dalla convenzione, se la mensa e' gestita da terzi; oppure, un corrispettivo sempre pari ad 1/3 dei costi dei generi alimentari e del personale, qualora la mensa sia gestita direttamente dall'ente. In ogni caso e' esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante.