(Accordo-art. 13)
                              Art. 13. 
                         Riposo compensativo 

 
  Al dipendente  che,  per  particolari  esigenze  di  servizio,  non
usufruisce  del  riposo  settimanale  deve  essere   corrisposta   la
retribuzione ordinaria maggiorata dell'indennita' oraria per servizio
ordinario festivo, con diritto al riposo compensativo da fruire entro
15 giorni.