(Accordo-art. 14)
                              Art. 14. 
                      Organizzazione del lavoro 

 
  Per assicurare agli enti la massima efficienza e  produttivita'  di
gestione le parti convengono  di  demandare  in  sede  decentrata  la
formulazione  dei  criteri  sull'organizzazione  del  lavoro,   anche
conseguenti alla ristrutturazione dei servizi e degli uffici,  ed  in
relazione  al  nuovo  ordinamento  del  personale,  al  processo   di
decentramento istituzionale, alla delega delle funzioni,  nonche'  al
nuovo ordinamento delle autonomie locali. 
  I provvedimenti di ristrutturazione  degli  enti  assumeranno  come
schema di riferimento  di  massima  la  distribuzione  delle  materie
previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio  1977,
n. 616, e dalle leggi che attribuiscono competenze agli enti. 
  Ad integrazione di quelli contenuti nelle  vigenti  leggi  e  fatta
salva la facolta' degli enti  di  adottare  modelli  diversi,  previo
confronto con le organizzazioni sindacali,  si  indicano  i  seguenti
criteri informatori per l'organizzazione del lavoro: 
    a)    superamento    dell'attuale    organizzazione    settoriale
verticalizzata  ed  introduzione  di  moduli  organizzativi  di  tipo
orizzontale idonei ad essere  adeguati  ed  integrati  con  procedure
snelle in base agli obiettivi dell'azione amministrativa,  attraverso
il metodo della programmazione e l'attivita' per progetti; 
    b) individuazione, nel settore, della struttura organizzativa  di
massima dimensione (ex ripartizione) presente nell'ente,  finalizzata
a garantire l'efficacia dell'intervento dell'ente nell'ambito di  una
materia o di piu' materie appartenenti ad un'area omogenea. 
  Il servizio e l'unita' operativa debbono  essere  considerati  come
articolazioni del settore; 
    c)  superamento  della  rigidita'  degli  organici  al  fine   di
consentire  la  necessaria  mobilita'  interna  nel  rispetto   delle
professionalita' derivanti dai profili professionali; 
    d) applicazione del principio della democrazia  organizzativa  al
fine di consentire ai dipendenti di partecipare alla definizione  dei
metodi di lavoro ed alle  modalita'  di  esercizio  delle  competenze
assegnate,  alla  verifica  della  rispondenza  dei  risultati   agli
obiettivi. 
  Valorizzazione del lavoro collegiale anche attraverso  l'attuazione
del metodo di lavoro di gruppo, la costituzione di gruppi di lavoro e
l'organizzazione delle conferenze di servizio; 
    e) l'introduzione, almeno negli enti di medio-grande  dimensione,
di unita' di staff (ufficio organizzazione e  metodi)  per  l'analisi
organizzativa  e   del   rapporto   costi/benefici   per   migliorare
l'utilizzazione del personale - in base ai carichi di lavoro -  e  la
distribuzione delle risorse e per individuare criteri di  valutazione
della produttivita' e la distribuzione dei  relativi  incentivi,  per
razionalizzare e  semplificare  le  procedure  e  per  migliorare  ed
adeguare le tecniche di lavoro; 
    f) introduzione nell'organizzazione  del  lavoro  dei  sistemi  a
tecnologia avanzata che consentano, anche sulla base di utilizzazione
associata,  di  snellire  le  procedure  e  rendere  piu'  tempestiva
l'azione e  l'intervento  dell'ente  attraverso  una  piu'  immediata
disponibilita' delle informazioni necessarie ai centri decisionali; 
    g) valorizzazione della dirigenza attraverso il decentramento dei
centri   decisionali   e   la   conseguente   individuazione    delle
responsabilita'   rispetto   al   raggiungimento   degli    obiettivi
dell'azione amministrativa; 
    h) garanzia di valorizzazione  e  accrescimento  delle  capacita'
professionali degli operatori attraverso corsi di aggiornamento.