Art. 14. Organizzazione del lavoro Per assicurare agli enti la massima efficienza e produttivita' di gestione le parti convengono di demandare in sede decentrata la formulazione dei criteri sull'organizzazione del lavoro, anche conseguenti alla ristrutturazione dei servizi e degli uffici, ed in relazione al nuovo ordinamento del personale, al processo di decentramento istituzionale, alla delega delle funzioni, nonche' al nuovo ordinamento delle autonomie locali. I provvedimenti di ristrutturazione degli enti assumeranno come schema di riferimento di massima la distribuzione delle materie previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dalle leggi che attribuiscono competenze agli enti. Ad integrazione di quelli contenuti nelle vigenti leggi e fatta salva la facolta' degli enti di adottare modelli diversi, previo confronto con le organizzazioni sindacali, si indicano i seguenti criteri informatori per l'organizzazione del lavoro: a) superamento dell'attuale organizzazione settoriale verticalizzata ed introduzione di moduli organizzativi di tipo orizzontale idonei ad essere adeguati ed integrati con procedure snelle in base agli obiettivi dell'azione amministrativa, attraverso il metodo della programmazione e l'attivita' per progetti; b) individuazione, nel settore, della struttura organizzativa di massima dimensione (ex ripartizione) presente nell'ente, finalizzata a garantire l'efficacia dell'intervento dell'ente nell'ambito di una materia o di piu' materie appartenenti ad un'area omogenea. Il servizio e l'unita' operativa debbono essere considerati come articolazioni del settore; c) superamento della rigidita' degli organici al fine di consentire la necessaria mobilita' interna nel rispetto delle professionalita' derivanti dai profili professionali; d) applicazione del principio della democrazia organizzativa al fine di consentire ai dipendenti di partecipare alla definizione dei metodi di lavoro ed alle modalita' di esercizio delle competenze assegnate, alla verifica della rispondenza dei risultati agli obiettivi. Valorizzazione del lavoro collegiale anche attraverso l'attuazione del metodo di lavoro di gruppo, la costituzione di gruppi di lavoro e l'organizzazione delle conferenze di servizio; e) l'introduzione, almeno negli enti di medio-grande dimensione, di unita' di staff (ufficio organizzazione e metodi) per l'analisi organizzativa e del rapporto costi/benefici per migliorare l'utilizzazione del personale - in base ai carichi di lavoro - e la distribuzione delle risorse e per individuare criteri di valutazione della produttivita' e la distribuzione dei relativi incentivi, per razionalizzare e semplificare le procedure e per migliorare ed adeguare le tecniche di lavoro; f) introduzione nell'organizzazione del lavoro dei sistemi a tecnologia avanzata che consentano, anche sulla base di utilizzazione associata, di snellire le procedure e rendere piu' tempestiva l'azione e l'intervento dell'ente attraverso una piu' immediata disponibilita' delle informazioni necessarie ai centri decisionali; g) valorizzazione della dirigenza attraverso il decentramento dei centri decisionali e la conseguente individuazione delle responsabilita' rispetto al raggiungimento degli obiettivi dell'azione amministrativa; h) garanzia di valorizzazione e accrescimento delle capacita' professionali degli operatori attraverso corsi di aggiornamento.