(Accordo-art. 16)
                              Art. 16. 
                    Trattenute per scioperi brevi 

 
  Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata  lavorativa  le:
relative trattenute sulle retribuzioni  sono  limitate  all'effettiva
durata della astensione dal lavoro. 
  In tal caso la trattenuta per ogni ora e' pari alla  misura  oraria
del lavoro straordinario (senza  le  maggiorazioni)  aumentata  della
quota corrispondente agli emolumenti a qualsiasi titolo dovuti e  non
valutati per la determinazione della tariffa predetta, con esclusione
in ogni caso delle quote di aggiunta di famiglia. 
  Viene riconfermato il limite di 12 ore per le assemblee  in  orario
di lavoro.