Art. 17. Congedo straordinario Nel corso di un anno possono essere concessi al dipendente, nel limite massimo complessivo di 180 giorni, congedi straordinari, debitamente documentati, per le seguenti causali: a) malattia; b) partecipazione a pubblici concorsi o esami, fino a 15 giorni annui; c) nascita di figli, lutti di famiglia o altre gravi esigenze di famiglia, fino a 5 giorni; d) astensione facoltativa post partum nonche' per malattia del bambino di eta' inferiore a 3 anni, ai sensi dell'art. 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204. Il periodo trascorso in congedo per malattia e' considerato ad ogni effetto giuridico ed economico come trascorso in servizio. Il periodo previsto dal punto d) va retribuito come prescritto dall'art 40 del testo unico 10 gennaio 1975, n. 3. Durante il congedo per malattia non vengono corrisposti gli emolumenti che presuppongono la presenza in servizio. Ulteriori congedi e/o permessi particolari, previsti nei singoli enti, sono ricompresi nelle quantita' indicate ai punti b) e c) del primo comma, ovvero in conto ferie. Quanto indicato nei precedenti commi avra' vigenza fino a quando la materia non sara' disciplinata dagli accordi sindacali intercompartimentali, adottati ai sensi dell'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93. Il dipendente, che per malattia non sia in condizioni di prestare servizio, deve darne comunicazione tempestiva all'amministrazione e trasmettere il certificato medico entro il terzo giorno di assenza.