(Accordo-art. 17)
                              Art. 17. 
                        Congedo straordinario 

 
  Nel corso di un anno possono essere  concessi  al  dipendente,  nel
limite massimo  complessivo  di  180  giorni,  congedi  straordinari,
debitamente documentati, per le seguenti causali: 
    a) malattia; 
    b) partecipazione a pubblici concorsi o esami, fino a  15  giorni
annui; 
    c) nascita di figli, lutti di famiglia o altre gravi esigenze  di
famiglia, fino a 5 giorni; 
    d) astensione facoltativa post partum nonche'  per  malattia  del
bambino di eta' inferiore a 3 anni, ai sensi dell'art. 7 della  legge
30 dicembre 1971, n. 1204. 
  Il periodo trascorso in congedo per malattia e' considerato ad ogni
effetto giuridico ed economico come trascorso in servizio. 
  Il periodo previsto dal punto  d)  va  retribuito  come  prescritto
dall'art 40 del testo unico 10 gennaio 1975, n. 3. 
  Durante  il  congedo  per  malattia  non  vengono  corrisposti  gli
emolumenti che presuppongono la presenza in servizio. 
  Ulteriori congedi e/o permessi particolari,  previsti  nei  singoli
enti, sono ricompresi nelle quantita' indicate ai punti b) e  c)  del
primo comma, ovvero in conto ferie. 
  Quanto indicato nei precedenti commi avra' vigenza fino a quando la
materia   non   sara'   disciplinata    dagli    accordi    sindacali
intercompartimentali, adottati ai sensi dell'art. 12 della  legge  29
marzo 1983, n. 93. 
  Il dipendente, che per malattia non sia in condizioni  di  prestare
servizio, deve darne comunicazione tempestiva  all'amministrazione  e
trasmettere il certificato medico entro il terzo giorno di assenza.