(Accordo-art. 18)
                              Art. 18. 
                     Aspettativa per infermita' 

 
  Quando la malattia si  prolunga  oltre  il  termine  concesso  come
congedo straordinario ai sensi del precedente art. 17, il  dipendente
verra' collocato in aspettativa per infermita'. 
  L'aspettativa non puo' protrarsi per piu'  di  diciotto  mesi.  Due
periodi di aspettativa per infermita', interrotti da  un  periodo  di
servizio attivo non superiore a tre mesi,  si  sommano  agli  effetti
della determinazione del limite massimo di durata dell'aspettativa. 
  La   durata   complessiva   dell'aspettativa   per   infermita'   e
dell'aspettativa per infortunio  o  malattia  contratta  a  causa  di
servizio non puo' superare in ogni caso tre anni in un quinquennio. 
  Per motivi di particolare gravita' al dipendente in aspettativa per
infermita', che  abbia  raggiunto  i  limiti  previsti  dall'presente
articolo e ne faccia motivata  richiesta,  puo'  essere  concesso  un
ulteriore periodo di aspettativa non superiore a sei mesi, durante il
quale al dipendente verra' unicamente conservato il posto. 
  Scaduto  il  periodo  massimo  previsto   per   l'aspettativa   per
infermita',  il  dipendente  che  risulti  non  idoneo  a  riprendere
servizio deve essere sottoposto alla procedura per  la  dispensa  dal
servizio  stesso  per   motivi   di   salute,   salva   la   facolta'
dell'amministrazione di cui al precedente art. 11. 
  Al  personale  collocato  in  aspettativa  per   infermita'   viene
corrisposta l'intera retribuzione per i primi  dodici  mesi.  Per  il
restante periodo verranno corrisposti i due terzi della  retribuzione
stessa. 
  Ad ogni  effetto  il  periodo  in  aspettativa  per  infermita'  e'
considerato come trascorso in servizio.