Art. 18. Aspettativa per infermita' Quando la malattia si prolunga oltre il termine concesso come congedo straordinario ai sensi del precedente art. 17, il dipendente verra' collocato in aspettativa per infermita'. L'aspettativa non puo' protrarsi per piu' di diciotto mesi. Due periodi di aspettativa per infermita', interrotti da un periodo di servizio attivo non superiore a tre mesi, si sommano agli effetti della determinazione del limite massimo di durata dell'aspettativa. La durata complessiva dell'aspettativa per infermita' e dell'aspettativa per infortunio o malattia contratta a causa di servizio non puo' superare in ogni caso tre anni in un quinquennio. Per motivi di particolare gravita' al dipendente in aspettativa per infermita', che abbia raggiunto i limiti previsti dall'presente articolo e ne faccia motivata richiesta, puo' essere concesso un ulteriore periodo di aspettativa non superiore a sei mesi, durante il quale al dipendente verra' unicamente conservato il posto. Scaduto il periodo massimo previsto per l'aspettativa per infermita', il dipendente che risulti non idoneo a riprendere servizio deve essere sottoposto alla procedura per la dispensa dal servizio stesso per motivi di salute, salva la facolta' dell'amministrazione di cui al precedente art. 11. Al personale collocato in aspettativa per infermita' viene corrisposta l'intera retribuzione per i primi dodici mesi. Per il restante periodo verranno corrisposti i due terzi della retribuzione stessa. Ad ogni effetto il periodo in aspettativa per infermita' e' considerato come trascorso in servizio.