(Accordo-art. 20)
                              Art. 20. 
         Igiene e sicurezza del lavoro - Medicina preventiva 

 
  L'amministrazione deve mantenere i locali di lavoro  in  condizione
di salubrita' ed organizzare  il  lavoro  in  modo  da  salvaguardare
l'incolumita' e la salute dei lavoratori. 
  Tutti i lavoratori  sono  sottoposti  periodicamente  e  di  regola
almeno ogni cinque anni a speciali  accertamenti  ed  esami  clinici,
strumentali e di laboratorio per  finalita'  di  medicina  sociale  e
preventiva. 
  I lavoratori addetti ai servizi maggiormente rischiosi e pericolosi
per la salute sono sottoposti agli accertamenti  ed  esami,  previsti
dal  comma  precedente,  almeno   ogni   due   anni   e   riceveranno
dall'amministrazione in via riservata i risultati diagnostici. 
  I  lavoratori   mediante   le   loro   rappresentanze   controllano
l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle
malattie professionali e promuovono in concorso con l'amministrazione
la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di ogni altra misura idonea
a tutelare la loro salute e la loro integrita' psicofisica.