(Accordo-art. 21)
                              Art. 21. 
                Rappresentanze ai fini assistenziali 
                  (Istituti di patronato sindacale) 

 
  I  lavoratori  in  attivita'  o   in   quiescenza   possono   farsi
rappresentare dal sindacato o dall'istituto di  patronato  sindacale,
cui conferiscono speciale mandato per lo espletamento delle procedure
aventi per oggetto prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti
ai competenti organi dell'amministrazione di appartenenza. 
  I predetti istituti di patronato hanno diritto di svolgere,  su  un
piano di parita', la loro  attivita'  anche  in  relazione  a  quanto
previsto per l'igiene  e  la  sicurezza  del  lavoro  e  la  medicina
preventiva nei luoghi di lavoro dell'ente, come previsto dal  decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.