(Accordo-art. 24)
                              Art. 24. 
                           Norme d'accesso 

 
  Le modalita' dei concorsi ed i criteri di valutazione delle prove e
dei titoli  devono  essere  predeterminati  dagli  enti  in  apposito
regolamento. Fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento si puo'
procedere solo all'espletamento dei concorsi gia' indetti. 
  L'accesso ai singoli profili professionali delle  varie  qualifiche
funzionali avviene di norma per pubblico  concorso,  nei  limiti  dei
posti disponibili, mediante prove a  contenuto  teorico  e/o  pratico
attinenti alla professionalita' del relativo  profilo  e  valutazione
dei  titoli  culturali,  professionali  e  di  servizio  con  criteri
predeterminati con il regolamento previsto dal comma precedente. 
  Il 50% dei posti messi a  concorso,  arrotondato  per  eccesso,  e'
riservato al personale in servizio presso  l'ente  appartenente  alla
qualifica funzionale immediatamente inferiore e con almeno 3 anni  di
anzianita' nella qualifica. 
  A tale riserva puo' concorrere: 
    1) il personale della stessa area funzionale, purche'  abbia  una
anzianita'  minima   di   tre   anni   nella   qualifica   funzionale
immediatamente  inferiore  ed  il  possesso  del  titolo  di   studio
richiesto per l'accesso alla medesima. 
  Qualora nella qualifica funzionale immediatamente inferiore non sia
presente la stessa area funzionale, fermo restando  il  possesso  del
titolo di studio di  cui  sopra,  e'  ammessa  la  partecipazione  di
personale di  altra  qualifica  funzionale  ulteriormente  inferiore,
della stessa area funzionale, che abbia  un'anzianita'  minima  di  5
anni nel profilo di provenienza; 
    2) il personale appartenente a diversa  area  funzionale  con  un
minimo di  cinque  anni  di  anzianita'  nella  qualifica  funzionale
immediatamente inferiore e con  il  possesso  del  titolo  di  studio
richiesto per l'accesso alla medesima; 
    3) il personale appartenente  a  diversa  area  funzionale  della
qualifica funzionale immediatamente  inferiore,  purche'  munito  del
titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno al posto  messo
a concorso ed in possesso di una anzianita' minima di tre anni. 
  La riserva non opera, salvo l'ipotesi di cui  al  precedente  punto
3), se il titolo di studio sia specificatamente richiesto dalla legge
per il posto messo a concorso. 
  Fermo restando quanto previsto dal precedente terzo comma, gli enti
possono  prevedere  nell'apposito  regolamento,  in  accordo  con  le
organizzazioni sindacali, i profili professionali che  devono  essere
ricoperti,  sulla  base  di  esperienze   professionali   acquisibili
all'interno dell'ente stesso, mediante procedure concorsuali interne. 
  Si considerano posti disponibili sia quelli vacanti alla  data  del
bando di concorso, sia quelli che risulteranno tali  per  effetto  di
collocamenti a riposo previsti per i sei mesi successivi. 
  I posti disponibili da mettere a concorso, fatte salve  le  riserve
di legge, debbono essere  coperti  entro  sei  mesi  dalla  data  del
relativo bando. 
  L'accesso ai profili professionali della  prima,  seconda  e  terza
qualifica funzionale puo'  avvenire  anche  mediante  prova  pubblica
selettiva. 
  Per  accedere  ai  profili  professionali  della  prima   qualifica
dirigenziale  -  sia  dall'interno  che  dall'esterno  -  occorre  il
possesso del titolo di laurea richiesto ed una esperienza di servizio
di almeno 5 anni acquisita presso pubbliche amministrazioni o enti di
diritto pubblico, aziende pubbliche e private, in posizioni di lavoro
corrispondenti,  per  contenuti,  alle   funzioni   della   qualifica
funzionale  immediatamente  inferiore  al  posto  messo  a  concorso,
adeguatamente documentate. 
  L'accesso ai profili professionali della 2ª qualifica dirigenziale,
ferma restando la riserva del 50% dei posti al personale in  servizio
presso  l'ente  appartenente  alla  prima   qualifica   dirigenziale,
avverra' esclusivamente a  mezzo  concorso  riservato  ai  dipendenti
degli enti locali appartenenti alla prima qualifica dirigenziale  con
una anzianita' minima in tale qualifica di anni 5 ed il possesso  del
diploma di laurea. 
  La norma di cui al precedente comma si applica anche  per  accedere
ai posti  della  prima  qualifica  dirigenziale  laddove  questa  sia
apicale ed in tal caso l'anzianita' di servizio deve riferirsi all'8ª
qualifica funzionale. 
  La  graduatoria  del  concorso  e'  unica.  Il  personale  interno,
esauriti i posti riservati, puo' ricoprire i posti non coperti  dagli
esterni. 
  I posti riservati al personale interno, ove non  siano  interamente
coperti, si aggiungono ai posti messi a concorso esterno. 
  Le graduatorie dei concorsi restano aperte per anni due  e  possono
essere  utilizzate  per  gli  ulteriori  posti  di   pari   qualifica
funzionale  e  profilo  professionale  che   si   dovessero   rendere
disponibili successivamente alla indizione del concorso, ad eccezione
di quelli  istituiti  successivamente  alla  indizione  del  concorso
stesso. Tale facolta' puo' essere esercitata per i soli  posti  dalla
1ª  alla  6ª  qualifica  funzionale.  Per  le   restanti   qualifiche
funzionali, qualora alcuno  dei  vincitori  rinunci  o  decada  dalla
nomina ovvero cessi dal servizio per qualsiasi causa, e' in  facolta'
della amministrazione procedere  alla  nomina  dei  candidati  idonei
secondo l'ordine della graduatoria. 
  La commissione giudicatrice del concorso  e'  presieduta  dal  capo
dell'amministrazione dell'ente o suo delegato, nominata dagli  organi
competenti dell'ente ed e' composta da altri quattro membri,  di  cui
uno in rappresentanza delle organizzazioni sindacali, o da altri  sei
o  piu'  membri,  di  cui  due  rappresentanti  delle  organizzazioni
sindacali. 
  I rappresentanti  sindacali  sono  designati  congiuntamente  dalle
organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative   in   campo
nazionale. In mancanza delle  anzidette  designazioni,  che  dovranno
pervenire entro quindici giorni dalla data della  notifica,  provvede
con delibera motivata il consiglio dell'ente. 
  La  commissione  giudicatrice  deve  valutare,  oltre   ai   titoli
culturali, di servizio e  vari,  anche  il  curriculum  professionale
presentato da ciascun candidato, assegnando idoneo punteggio. 
  Per i concorsi interni il punteggio di cui  sopra  tiene  conto  di
eventuali sanzioni disciplinari risultanti dal fascicolo personale. 
  A tale fine sono prese in esame le sanzioni irrogate nei 5 anni  di
servizio antecedenti il termine  di  scadenza  per  la  presentazione
delle domande di partecipazione al concorso.