(Accordo-art. 25)
                              Art. 25. 
                 Nomina in prova e periodo di prova 

 
  I vincitori del concorso conseguono la nomina in prova. 
  La nomina  dell'impiegato  che,  per  giustificato  motivo,  assume
servizio con ritardo sul termine prefissatogli decorre, agli  effetti
economici, dal giorno in cui prende servizio. 
  Colui che ha conseguito la  nomina  e  non  assume  servizio  senza
giustificato motivo, entro il termine stabilito, decade dalla nomina. 
  Il periodo di prova ha la durata di 6 mesi. 
  Compiuto il periodo di prova, l'impiegato  consegue  la  nomina  in
ruolo previo giudizio favorevole del capo dell'amministrazione basato
anche sulla relazione del capo  dell'unita'  organica  cui  e'  stato
applicato. 
  Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova  e'  prorogato
di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio  sia  ancora
sfavorevole, il capo dell'amministrazione dichiara la risoluzione del
rapporto di impiego con provvedimento motivato. 
  Qualora entro tre mesi dalla scadenza del periodo di prova non  sia
intervenuto  un  provvedimento  di   proroga   ovvero   un   giudizio
sfavorevole, la prova si intende conclusa favorevolmente. 
  Il  periodo  di  prova  per  l'impiegato  nominato  in   ruolo   e'
considerato a tutti gli effetti come servizio di ruolo.