(Accordo-art. 26)
                              Art. 26. 
            Qualifiche funzionali e trattamento economico 

 
  Le qualifiche funzionali e le funzioni dirigenziali  sono  indicate
nell'allegato A che forma parte integrante del presente accordo. 
  Alle stesse corrispondono le seguenti retribuzioni annue lorde  per
12 mensilita': 

 
I qualifica funzionale . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.300.000
II qualifica funzionale. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.600.000
III qualifica funzionale . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.900.000
IV qualifica funzionale. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.450.000
V qualifica funzionale . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.200.000
VI qualifica funzionale. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.500.000
VII qualifica funzionale . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.400.000
VIII qualifica funzionale. . . . . . . . . . . . . . . . L. 8.640.000
I qualifica funzionale dirigenziale . . . . . . . . . . L. 11.200.000
II qualifica funzionale dirigenziale. . . . . . . . . . L. 14.000.000 

 
  Spettano  inoltre:  la  13ยช  mensilita',  l'indennita'  integrativa
speciale e, se dovute, le quote di aggiunta di famiglia. 
  Sono previste le seguenti indennita': 
    a) Il compenso per la  funzione  di  coordinamento  e'  stabilito
nella misura annua fissa per 12 mensilita' di L.  3.500.000  per  gli
apicali di enti di tipo 1 e L. 2.800.000 per gli apicali di  enti  di
tipo 2. 
    b) Al personale inquadrato nella seconda  qualifica  dirigenziale
compete una indennita' annua fissa per 12 mensilita' di L. 4.800.000. 
    c) Al personale inquadrato  nella  prima  qualifica  dirigenziale
compete una indennita' annua fissa per 12 mensilita' di L. 3.000.000. 
    d) Al personale inquadrato nell'ottava qualifica  funzionale  con
direzione di unita' operativa organica  compete  un'indennita'  annua
fissa per 12 mensilita' di L. 1.500.000. 
    e) Al  personale  inquadrato  nella  settima  e  sesta  qualifica
funzionale compete una indennita' annua fissa per 12 mensilita' di L.
360.000. 
    f)  Al  personale  di  vigilanza  (urbana,   ittica,   venatoria,
sanitaria,  silvo-pastorale,  annonaria  etc.)  nonche'   ai   vigili
stradali  delle   province,   inquadrati   nella   quinta   qualifica
funzionale, compete l'indennita' annua fissa per 12 mensilita' di  L.
600.000  cosi'  come  spetta   anche   al   personale   preposto   al
coordinamento di tali figure  professionali,  collocato  nella  sesta
qualifica funzionale; a quest'ultimo non compete l'indennita'  di  L.
360.000 previste per il personale inquadrato  nella  sesta  qualifica
funzionale.  Detta  indennita'  di  L.  600.000  assorbe  ogni  altra
indennita' comunque denominata e corrisposta a tale titolo  ed  anche
per attivita' extra-istituzionali. Al restante  personale  inquadrato
nella quinta qualifica funzionale compete una indennita' annua  fissa
per 12 mensilita' di L. 120.000. 
    g)  Al  personale  inquadrato  nella  quarta  e  terza  qualifica
funzionale,  destinato  a  prestazioni  comportanti   condizioni   di
particolare esposizione a rischio, nei settori di cui all'allegato B,
compete una indennita' annua fissa per 12 mensilita' di  L.  240.000.
Al restante personale della quarta e terza qualifica  funzionale  non
impegnato nei settori di cui all'allegato B  compete  una  indennita'
annua fissa di L. 120.000. 
    h) Al personale inquadrato  nella  seconda  qualifica  funzionale
compete una indennita' annua fissa per 12 mensilita' di L. 60.000; al
personale  della  prima  qualifica  funzionale  non  compete   alcuna
indennita'. 
    i) Dalla data di entrata in vigore del decreto  presidenziale  di
recepimento del presente accordo il salario mobile di cui all'art. 16
del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  810/80  si  intende
soppresso. 
  Dalla stessa data l'indennita' sostitutiva del salario  mobile  (L.
240.000), attribuita al personale inquadrato  nella  terza  e  quarta
qualifica funzionale,  nei  settori  di  cui  all'allegato  B,  viene
erogata per intero. 
  Analogamente viene erogata per intero la  indennita'  di  vigilanza
(L. 600.000).