Art. 26. Qualifiche funzionali e trattamento economico Le qualifiche funzionali e le funzioni dirigenziali sono indicate nell'allegato A che forma parte integrante del presente accordo. Alle stesse corrispondono le seguenti retribuzioni annue lorde per 12 mensilita': I qualifica funzionale . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.300.000 II qualifica funzionale. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.600.000 III qualifica funzionale . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.900.000 IV qualifica funzionale. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.450.000 V qualifica funzionale . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.200.000 VI qualifica funzionale. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.500.000 VII qualifica funzionale . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.400.000 VIII qualifica funzionale. . . . . . . . . . . . . . . . L. 8.640.000 I qualifica funzionale dirigenziale . . . . . . . . . . L. 11.200.000 II qualifica funzionale dirigenziale. . . . . . . . . . L. 14.000.000 Spettano inoltre: la 13ยช mensilita', l'indennita' integrativa speciale e, se dovute, le quote di aggiunta di famiglia. Sono previste le seguenti indennita': a) Il compenso per la funzione di coordinamento e' stabilito nella misura annua fissa per 12 mensilita' di L. 3.500.000 per gli apicali di enti di tipo 1 e L. 2.800.000 per gli apicali di enti di tipo 2. b) Al personale inquadrato nella seconda qualifica dirigenziale compete una indennita' annua fissa per 12 mensilita' di L. 4.800.000. c) Al personale inquadrato nella prima qualifica dirigenziale compete una indennita' annua fissa per 12 mensilita' di L. 3.000.000. d) Al personale inquadrato nell'ottava qualifica funzionale con direzione di unita' operativa organica compete un'indennita' annua fissa per 12 mensilita' di L. 1.500.000. e) Al personale inquadrato nella settima e sesta qualifica funzionale compete una indennita' annua fissa per 12 mensilita' di L. 360.000. f) Al personale di vigilanza (urbana, ittica, venatoria, sanitaria, silvo-pastorale, annonaria etc.) nonche' ai vigili stradali delle province, inquadrati nella quinta qualifica funzionale, compete l'indennita' annua fissa per 12 mensilita' di L. 600.000 cosi' come spetta anche al personale preposto al coordinamento di tali figure professionali, collocato nella sesta qualifica funzionale; a quest'ultimo non compete l'indennita' di L. 360.000 previste per il personale inquadrato nella sesta qualifica funzionale. Detta indennita' di L. 600.000 assorbe ogni altra indennita' comunque denominata e corrisposta a tale titolo ed anche per attivita' extra-istituzionali. Al restante personale inquadrato nella quinta qualifica funzionale compete una indennita' annua fissa per 12 mensilita' di L. 120.000. g) Al personale inquadrato nella quarta e terza qualifica funzionale, destinato a prestazioni comportanti condizioni di particolare esposizione a rischio, nei settori di cui all'allegato B, compete una indennita' annua fissa per 12 mensilita' di L. 240.000. Al restante personale della quarta e terza qualifica funzionale non impegnato nei settori di cui all'allegato B compete una indennita' annua fissa di L. 120.000. h) Al personale inquadrato nella seconda qualifica funzionale compete una indennita' annua fissa per 12 mensilita' di L. 60.000; al personale della prima qualifica funzionale non compete alcuna indennita'. i) Dalla data di entrata in vigore del decreto presidenziale di recepimento del presente accordo il salario mobile di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 810/80 si intende soppresso. Dalla stessa data l'indennita' sostitutiva del salario mobile (L. 240.000), attribuita al personale inquadrato nella terza e quarta qualifica funzionale, nei settori di cui all'allegato B, viene erogata per intero. Analogamente viene erogata per intero la indennita' di vigilanza (L. 600.000).