Art. 27. Passaggio ad altra qualifica funzionale In occasione di inquadramento in qualifica funzionale superiore, il dipendente conserva quanto ha maturato per anzianita'. In caso di inquadramento a qualifica funzionale inferiore per inidoneita' fisica, in relazione a quanto previsto dal precedente art. 11, la differenza di retribuzione tra le due qualifiche sara' computata nel maturato per anzianita'. Detta differenza sara' utilizzata a conguaglio nel caso di successivo passaggio a qualifica funzionale superiore. In occasione di inquadramento a qualifica funzionale inferiore a seguito di procedura concorsuale, sara' conservato solamente il maturato individuale per anzianita'.