(Accordo-art. 27)
                              Art. 27. 
               Passaggio ad altra qualifica funzionale 

 
  In occasione di inquadramento in qualifica funzionale superiore, il
dipendente conserva quanto ha maturato per anzianita'. 
  In caso di  inquadramento  a  qualifica  funzionale  inferiore  per
inidoneita' fisica, in relazione a  quanto  previsto  dal  precedente
art. 11, la differenza di retribuzione tra le  due  qualifiche  sara'
computata  nel  maturato  per  anzianita'.  Detta  differenza   sara'
utilizzata a conguaglio nel caso di successivo passaggio a  qualifica
funzionale superiore. 
  In occasione di inquadramento a qualifica  funzionale  inferiore  a
seguito di  procedura  concorsuale,  sara'  conservato  solamente  il
maturato individuale per anzianita'.