(Accordo-art. 28)
                              Art. 28. 
                         Salario accessorio 

 
  Indennita' di turno. 

 
  Al  personale  presente  in  servizio  inserito  in  strutture  che
comportano una  erogazione  di  servizi  di  almeno  12  ore  compete
l'indennita' mensile di L. 25.000. 
  L'indennita' oraria per servizio ordinario notturno,  prestato  tra
le ore 22 e le ore 6, e' di L. 1.080; pei servizio ordinario  festivo
e' di L. 1.215; per servizio ordinario notturno, prestato tra le  ore
22 e le ore 6 di giorno festivo, e' di L. 1.800. 
  L'indennita' oraria per lavoro ordinario notturno non  compete  per
le  prestazioni  che  istituzionalmente   debbano   essere   eseguite
esclusivamente di notte (es. guardiano notturno). 

 
  Indennita' di reperibilita'. 

 
  Per le aree di pronto intervento, da stabilire in sede  decentrata,
l'ente puo' istituire il servizio di pronta  reperibilita'.  Esso  e'
remunerato con la somma di lire 15.000 per 24 ore al giorno. 
  In caso di chiamata l'interessato dovra' raggiungere  il  posto  di
lavoro assegnato nell'arco di 30 minuti. 
  Il dipendente non puo' essere messo in reperibilita' per un periodo
superiore a giorni 6 al mese. 

 
  Indennita' maneggio valori. 

 
  Al personale, adibito in via continuativa in servizi che comportino
maneggio di valori di cassa, compete una indennita' giornaliera nella
misura e con le modalita' previste  per  i  dipendenti  civili  dello
Stato,  ai  sensi  dell'art.  4  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e successive modifiche.