Art. 28. Salario accessorio Indennita' di turno. Al personale presente in servizio inserito in strutture che comportano una erogazione di servizi di almeno 12 ore compete l'indennita' mensile di L. 25.000. L'indennita' oraria per servizio ordinario notturno, prestato tra le ore 22 e le ore 6, e' di L. 1.080; pei servizio ordinario festivo e' di L. 1.215; per servizio ordinario notturno, prestato tra le ore 22 e le ore 6 di giorno festivo, e' di L. 1.800. L'indennita' oraria per lavoro ordinario notturno non compete per le prestazioni che istituzionalmente debbano essere eseguite esclusivamente di notte (es. guardiano notturno). Indennita' di reperibilita'. Per le aree di pronto intervento, da stabilire in sede decentrata, l'ente puo' istituire il servizio di pronta reperibilita'. Esso e' remunerato con la somma di lire 15.000 per 24 ore al giorno. In caso di chiamata l'interessato dovra' raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di 30 minuti. Il dipendente non puo' essere messo in reperibilita' per un periodo superiore a giorni 6 al mese. Indennita' maneggio valori. Al personale, adibito in via continuativa in servizi che comportino maneggio di valori di cassa, compete una indennita' giornaliera nella misura e con le modalita' previste per i dipendenti civili dello Stato, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e successive modifiche.