(Accordo-art. 29)
                              Art. 29. 
                        Lavoro straordinario 

 
  Per gli enti di tipo 1 e 2 le prestazioni di  lavoro  straordinario
sono autorizzate entro il limite massimo di spesa di  150  ore  annue
pro capite ed entro il limite annuo individuale di 250 ore. 
  Per  esigenze  eccezionali,  debitamente  motivate,  in   relazione
all'attivita' di  diretta  assistenza  agli  organi,  riguardanti  un
numero  di  dipendenti  non  superiore  al  2%  dell'organico  o  per
fronteggiare eventi  o  situazioni  di  carattere  straordinario,  il
limite massimo individuale puo' essere superato, previo confronto con
le organizzazioni sindacali  aziendali,  nel  rispetto  comunque  del
monte ore complessivo previsto al comma precedente. 
  Per i restanti enti le  prestazioni  di  lavoro  straordinario  non
possono superare i seguenti limiti: 
    a) per gli enti che  non  hanno  carenza  di  personale  rispetto
all'organico: 120 ore annue pro capite elevabili fino ad  un  massimo
di 200 ore annue individuali, previo confronto con le  organizzazioni
sindacali (limite di spesa 120 ore pro capite); 
    b)  per  gli  enti  che  hanno  carenza  di  personale   rispetto
all'organico fino al 4%: 150 ore annue pro capite elevabili  fino  ad
un massimo di 240 ore annue  individuali,  previo  confronto  con  le
organizzazioni sindacali (limite di spesa 150 ore pro capite); 
    c)  per  gli  enti  che  hanno  carenza  di  personale   rispetto
all'organico fino al 7,50%: 180 ore annue pro capite elevabili a  250
ore individuali, previo confronto  con  le  organizzazioni  sindacali
(limite di spesa 180 ore pro capite); 
    d)  per  gli  enti  che  hanno  carenza  di  personale   rispetto
all'organico superiore al 7,50%: 250 ore annue pro capite elevabili a
300 ore individuali, previo confronto con le organizzazioni sindacali
(limite di spesa 250 ore pro capite). 
  Resta inteso che i limiti superiori si raggiungono solo in caso  di
assoluta, indilazionabile e comprovata  necessita',  previa  delibera
degli organi competenti dello ente. 
  Il compenso orario e' determinato secondo la seguente formula: 

 
          retribuzione iniziale livello + rateo 13ยช mensilita' 
    
          ---------------------------------------------------


    
                                  175 

 
  maggiorato del 15%; per il lavoro straordinario prestato in  orario
notturno o nei giorni considerati festivi per legge la  maggiorazione
e' del 30%; per il lavoro straordinario prestato in  orario  notturno
nei giorni considerati festivi per legge la maggiorazione e' del 50%.
Le misure cosi' ottenute sono ulteriormente maggiorate di un  importo
pari a 1/175 dell'indennita' integrativa speciale  mensile  spettante
alla data del 1 gennaio di ciascun anno. 
  Fino  alla  definizione   intercompartimentale   della   disciplina
unitaria dell'istituto del lavoro straordinario, da stabilire entro 3
mesi dalla stipula dell'ultimo accordo  di  lavoro  del  settore  del
pubblico impiego, e comunque entro e non oltre 6 mesi dalla  data  di
entrata in vigore del presente accordo,  gli  importi  orari  restano
stabiliti in base ai valori economici iniziali risultanti dal decreto
del Presidente della Repubblica 7 novembre 1980, n. 810,  cosi'  come
indicati nella tabella di riferimento riportata nel  successivo  art.
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