Art. 29. Lavoro straordinario Per gli enti di tipo 1 e 2 le prestazioni di lavoro straordinario sono autorizzate entro il limite massimo di spesa di 150 ore annue pro capite ed entro il limite annuo individuale di 250 ore. Per esigenze eccezionali, debitamente motivate, in relazione all'attivita' di diretta assistenza agli organi, riguardanti un numero di dipendenti non superiore al 2% dell'organico o per fronteggiare eventi o situazioni di carattere straordinario, il limite massimo individuale puo' essere superato, previo confronto con le organizzazioni sindacali aziendali, nel rispetto comunque del monte ore complessivo previsto al comma precedente. Per i restanti enti le prestazioni di lavoro straordinario non possono superare i seguenti limiti: a) per gli enti che non hanno carenza di personale rispetto all'organico: 120 ore annue pro capite elevabili fino ad un massimo di 200 ore annue individuali, previo confronto con le organizzazioni sindacali (limite di spesa 120 ore pro capite); b) per gli enti che hanno carenza di personale rispetto all'organico fino al 4%: 150 ore annue pro capite elevabili fino ad un massimo di 240 ore annue individuali, previo confronto con le organizzazioni sindacali (limite di spesa 150 ore pro capite); c) per gli enti che hanno carenza di personale rispetto all'organico fino al 7,50%: 180 ore annue pro capite elevabili a 250 ore individuali, previo confronto con le organizzazioni sindacali (limite di spesa 180 ore pro capite); d) per gli enti che hanno carenza di personale rispetto all'organico superiore al 7,50%: 250 ore annue pro capite elevabili a 300 ore individuali, previo confronto con le organizzazioni sindacali (limite di spesa 250 ore pro capite). Resta inteso che i limiti superiori si raggiungono solo in caso di assoluta, indilazionabile e comprovata necessita', previa delibera degli organi competenti dello ente. Il compenso orario e' determinato secondo la seguente formula: retribuzione iniziale livello + rateo 13ยช mensilita' --------------------------------------------------- 175 maggiorato del 15%; per il lavoro straordinario prestato in orario notturno o nei giorni considerati festivi per legge la maggiorazione e' del 30%; per il lavoro straordinario prestato in orario notturno nei giorni considerati festivi per legge la maggiorazione e' del 50%. Le misure cosi' ottenute sono ulteriormente maggiorate di un importo pari a 1/175 dell'indennita' integrativa speciale mensile spettante alla data del 1 gennaio di ciascun anno. Fino alla definizione intercompartimentale della disciplina unitaria dell'istituto del lavoro straordinario, da stabilire entro 3 mesi dalla stipula dell'ultimo accordo di lavoro del settore del pubblico impiego, e comunque entro e non oltre 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo, gli importi orari restano stabiliti in base ai valori economici iniziali risultanti dal decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1980, n. 810, cosi' come indicati nella tabella di riferimento riportata nel successivo art. 41.