(Accordo-art. 3)
                               Art. 3. 
                         Livelli di accordo 

 
  Si individuano i seguenti livelli di accordo: 
    a) Nazionale: regola gli istituti giuridici, normativi, economici
e l'ordinamento professionale; definisce le  materie  demandate  agli
accordi decentrati ed articolati. 
    b) Regionale:  regola  l'attuazione  di  una  serie  di  istituti
previsti nell'accordo nazionale  di  lavoro.  In  tal  caso,  qualora
l'accordo riguardi aspetti comuni al personale delle regioni e  degli
enti locali,  la  delegazione  di  parte  pubblica  e'  composta  dal
presidente  della  giunta  regionale   o   suo   delegato   e   dalle
rappresentanze regionali dell'ANCI, UPI, UNCEM. 
    c) Aziendale: riguarda le condizioni di lavoro nonche' i  criteri
dell'organizzazione    del    lavoro    anche    conseguenti     alla
ristrutturazione dei servizi e degli uffici; individua la rispondenza
della prestazione ai  profili  professionali  inerenti  la  qualifica
funzionale,  risultante   dall'ordinamento   stabilito   dall'accordo
nazionale  di  lavoro  e  le  articolazioni  dell'orario  di  lavoro;
verifica le condizioni per l'erogazione  del  salario  accessorio  in
base ai  criteri  e  nei  limiti  quantitativi  fissati  dall'accordo
nazionale di lavoro; definisce ed attua progetti per  la  rilevazione
degli incrementi della produttivita' collettiva ed individuale; 
    d) Territoriale a livello sub-regionale: un livello di accordo di
questa natura puo' essere ipotizzato qualora  esistano  articolazioni
istituzionali o modelli di organizzazione dei servizi nonche' ipotesi
di  programmazione  degli  stessi,  a  dimensione   sub-regionale   e
sovra-comunale. Attua, a questo livello, le materie  demandate  dagli
accordi nazionali e/o regionali. In tal caso la delegazione di  parte
pubblica e' composta dalle rappresentanze dell'ANCI, UPI e UNCEM. Gli
accordi di cui ai punti b), c) e  d)  non  possono  comportare  oneri
aggiuntivi se non nei limiti previsti dal presente accordo.