Art. 3. Livelli di accordo Si individuano i seguenti livelli di accordo: a) Nazionale: regola gli istituti giuridici, normativi, economici e l'ordinamento professionale; definisce le materie demandate agli accordi decentrati ed articolati. b) Regionale: regola l'attuazione di una serie di istituti previsti nell'accordo nazionale di lavoro. In tal caso, qualora l'accordo riguardi aspetti comuni al personale delle regioni e degli enti locali, la delegazione di parte pubblica e' composta dal presidente della giunta regionale o suo delegato e dalle rappresentanze regionali dell'ANCI, UPI, UNCEM. c) Aziendale: riguarda le condizioni di lavoro nonche' i criteri dell'organizzazione del lavoro anche conseguenti alla ristrutturazione dei servizi e degli uffici; individua la rispondenza della prestazione ai profili professionali inerenti la qualifica funzionale, risultante dall'ordinamento stabilito dall'accordo nazionale di lavoro e le articolazioni dell'orario di lavoro; verifica le condizioni per l'erogazione del salario accessorio in base ai criteri e nei limiti quantitativi fissati dall'accordo nazionale di lavoro; definisce ed attua progetti per la rilevazione degli incrementi della produttivita' collettiva ed individuale; d) Territoriale a livello sub-regionale: un livello di accordo di questa natura puo' essere ipotizzato qualora esistano articolazioni istituzionali o modelli di organizzazione dei servizi nonche' ipotesi di programmazione degli stessi, a dimensione sub-regionale e sovra-comunale. Attua, a questo livello, le materie demandate dagli accordi nazionali e/o regionali. In tal caso la delegazione di parte pubblica e' composta dalle rappresentanze dell'ANCI, UPI e UNCEM. Gli accordi di cui ai punti b), c) e d) non possono comportare oneri aggiuntivi se non nei limiti previsti dal presente accordo.