(Accordo-art. 30)
                              Art. 30. 
               Compensi incentivanti la produttivita' 

 
  Per   il   conseguimento   degli   obiettivi    di    miglioramento
dell'efficacia  e   dell'efficienza   delle   amministrazioni,   sono
istituiti, in via sperimentale, per l'arco di  vigenza  del  presente
accordo, compensi incentivanti la produttivita'. 
  La  previsione  dei  compensi  di  cui  al  precedente   comma   e'
subordinata alla rilevazione dei livelli di produttivita' in  essere,
alla formulazione scritta di programmi  di  attivita'  delle  singole
unita' organiche ed alla verifica dei risultati. 
  A tal fine gli enti si  impegnano  a  costituire,  anche  in  forma
consortile, uffici di organizzazione per  la  de  terminazione  degli
standards di esecuzione e degli indicatori di produttivita'. 
  I criteri per l'attribuzione individuale dei compensi, in  rapporto
ai risultati conseguiti rispetto a quelli programmati per le  singole
unita' organiche, sono stabiliti,  in  sede  di  accordo  decentrato,
tenendo conto del paramento retributivo, delle  ore  di  presenza  in
servizio e del  rendimento,  idoneamente  verificato,  dimostrato  da
ciascun dipendente nella esecuzione del programma di attivita'. 
  La massa salariale attribuibile a titolo di  compenso  incentivante
la produttivita' e' costituita da: 
    a) quote di salario derivanti dalla riduzione sino ad un  massimo
del 50% dell'importo impegnato  nei  capitoli  di  straordinario  del
monte spesa di cui al precedente art. 29, da determinare in  sede  di
accordo decentrato; 
    b) economie di esercizio nella spesa per il  personale  (depurata
degli incrementi conseguenti gli  accordi  nazionali  e  l'indennita'
integrativa speciale) derivanti da processi di  ristrutturazione  che
aumentino, sulla  base  di  criteri  oggettivi  individuati  in  sede
decentrata, la produttivita' individuale e collettiva. 
  L'importo cosi' determinato si ripartisce come segue: 
    50% in economie di bilancio; 
    50% in premio di produttivita'.