Art. 30. Compensi incentivanti la produttivita' Per il conseguimento degli obiettivi di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle amministrazioni, sono istituiti, in via sperimentale, per l'arco di vigenza del presente accordo, compensi incentivanti la produttivita'. La previsione dei compensi di cui al precedente comma e' subordinata alla rilevazione dei livelli di produttivita' in essere, alla formulazione scritta di programmi di attivita' delle singole unita' organiche ed alla verifica dei risultati. A tal fine gli enti si impegnano a costituire, anche in forma consortile, uffici di organizzazione per la de terminazione degli standards di esecuzione e degli indicatori di produttivita'. I criteri per l'attribuzione individuale dei compensi, in rapporto ai risultati conseguiti rispetto a quelli programmati per le singole unita' organiche, sono stabiliti, in sede di accordo decentrato, tenendo conto del paramento retributivo, delle ore di presenza in servizio e del rendimento, idoneamente verificato, dimostrato da ciascun dipendente nella esecuzione del programma di attivita'. La massa salariale attribuibile a titolo di compenso incentivante la produttivita' e' costituita da: a) quote di salario derivanti dalla riduzione sino ad un massimo del 50% dell'importo impegnato nei capitoli di straordinario del monte spesa di cui al precedente art. 29, da determinare in sede di accordo decentrato; b) economie di esercizio nella spesa per il personale (depurata degli incrementi conseguenti gli accordi nazionali e l'indennita' integrativa speciale) derivanti da processi di ristrutturazione che aumentino, sulla base di criteri oggettivi individuati in sede decentrata, la produttivita' individuale e collettiva. L'importo cosi' determinato si ripartisce come segue: 50% in economie di bilancio; 50% in premio di produttivita'.