(Accordo-art. 31)
                              Art. 31. 
                         Onnicomprensivita' 

 
  E' fatto divieto di corrispondere ai  dipendenti,  oltre  a  quanto
specificatamente previsto dal presente accordo, ulteriori indennita',
proventi o compensi, dovuti a qualsiasi titolo in connessione  con  i
compiti istituzionali attribuiti a ciascun dipendente. 
  L'importo delle indennita', dei proventi e dei compensi, dei  quali
e'  vietata  la  corresponsione,  deve  essere  versato  dagli  enti,
societa', aziende ed amministrazioni tenute ad erogarle, direttamente
in conto entrate all'ente di appartenenza.