Art. 31. Onnicomprensivita' E' fatto divieto di corrispondere ai dipendenti, oltre a quanto specificatamente previsto dal presente accordo, ulteriori indennita', proventi o compensi, dovuti a qualsiasi titolo in connessione con i compiti istituzionali attribuiti a ciascun dipendente. L'importo delle indennita', dei proventi e dei compensi, dei quali e' vietata la corresponsione, deve essere versato dagli enti, societa', aziende ed amministrazioni tenute ad erogarle, direttamente in conto entrate all'ente di appartenenza.