Art. 33. Missioni e trasferimenti Il trattamento di missione e trasferimento e' regolato secondo le modalita' di cui alla legge 26 luglio 1978, n. 417, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513. Di conseguenza l'indennita' di missione e' cosi' stabilita: a) al personale inquadrato fino alla sesta qualifica funzionale compresa, l'importo e' quello indicato al n. 4) dell'art. 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417 (lire 14.000) e successive rideterminazioni annuali (1983 = L. 23.100); b) al personale inquadrato nelle restanti qualifiche funzionali, ivi comprese quelle dirigenziali, l'importo e' quello indicato al n. 3) dell'art. 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417 (L. 19.100) e successive rideterminazioni annuali (1983 = L. 31.700). Al personale inquadrato nella 1ª e 2ª qualifica dirigenziale inviato in missione e' data facolta' di chiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso delle spese d'albergo di lª categoria; al restante personale e' data invece facolta' di chiedere il rimborso delle spese d'albergo di 2ª categoria. In tali casi l'indennita' di missione e' ridotta di un terzo, Al personale inquadrato nella 1ª e 2ª qualifica dirigenziale e' consentito il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di un posto letto in carrozza letto; al restante personale e' consentito il rimborso della eventuale spesa sostenuta per l'uso di una cuccetta di 1ª classe.