(Accordo-art. 33)
                              Art. 33. 
                      Missioni e trasferimenti 

 
  Il trattamento di missione e trasferimento e' regolato  secondo  le
modalita' di cui alla legge 26 luglio 1978, n. 417, e al decreto  del
Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513.  Di  conseguenza
l'indennita' di missione e' cosi' stabilita: 
    a) al personale inquadrato fino alla sesta  qualifica  funzionale
compresa, l'importo e' quello indicato al n.  4)  dell'art.  1  della
legge  26  luglio  1978,  n.   417   (lire   14.000)   e   successive
rideterminazioni annuali (1983 = L. 23.100); 
    b) al personale inquadrato nelle restanti qualifiche  funzionali,
ivi comprese quelle dirigenziali, l'importo e' quello indicato al  n.
3) dell'art. 1 della legge 26 luglio  1978,  n.  417  (L.  19.100)  e
successive rideterminazioni annuali (1983 = L. 31.700). 
  Al personale  inquadrato  nella  1ª  e  2ª  qualifica  dirigenziale
inviato  in  missione  e'   data   facolta'   di   chiedere,   dietro
presentazione di regolare fattura, il rimborso delle spese  d'albergo
di lª categoria; al restante personale e'  data  invece  facolta'  di
chiedere il rimborso delle spese d'albergo di 2ª categoria.  In  tali
casi l'indennita' di missione e' ridotta di un  terzo,  Al  personale
inquadrato nella 1ª e 2ª  qualifica  dirigenziale  e'  consentito  il
rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di un  posto  letto
in carrozza letto; al restante personale e'  consentito  il  rimborso
della eventuale spesa sostenuta per  l'uso  di  una  cuccetta  di  1ª
classe.