(Accordo-art. 36)
                              Art. 36. 
Personale addetto alle istituzioni scolastiche ed  educative  gestite
                          dagli enti locali 

 
  Per il personale insegnante addetto  alle  istituzioni  scolastiche
gestite dagli enti locali nonche' per il personale docente dipendente
dagli enti locali ma impiegato presso istituti statali (assistenti di
cattedra   o   insegnanti   tecnico-pratici,   docenti   di    scuole
professionali,  ecc.)  si  assume  l'impegno  di   realizzare   nella
gradualita' la omogeneizzazione  della  normativa  con  quella  degli
analoghi profili professionali della scuola statale. 
  In relazione ai processi  di  riforma  avviati  nel  settore  della
scuola statale, le parti assumono altresi' l'impegno di realizzare le
stesse condizioni che saranno previste dai provvedimenti  di  riforma
della scuola statale per quanto concerne le modalita'  di  formazione
ed aggiornamento di avanzamento professionale e di adeguamento  delle
normative. 
  Per il personale insegnante addetto  alle  istituzioni  scolastiche
gestite dagli enti locali nonche' per il personale docente dipendente
dagli enti locali ma impiegato presso istituti statali (assistenti di
cattedra   o   insegnanti   tecnico-pratici,   docenti   di    scuole
professionali, ecc.) si stabilisce quanto segue: 
    a) l'attivita' oraria settimanale di  ciascun  insegnante  con  i
bambini e gli alunni non deve superare le 30  ore  settimanali  nella
scuola materna, le 24 nella scuola elementare e le  18  nella  scuola
media e negli istituti superiori; 
    b) le settimane  di  attivita'  nell'anno,  sempre  con  rapporto
diretto dell'insegnante con  i  bambini  e  gli  alunni,  non  devono
superare le 42,  articolate  in  maniera  tale  da  coprire  l'intero
calendario scolastico; 
    c) le residue ore settimanali e le restanti  settimane  nell'arco
dell'anno, decurtate del periodo di congedo ordinario,  costituiscono
un monte ore complessivo da utilizzare  nel  corso  dell'anno,  sulla
base di accordi decentrati, esclusivamente,  per  attivita'  connesse
all'organizzazione del lavoro, alla programmazione degli  interventi,
alla  gestione  sociale,  agli  organi  collegiali,  alla  formazione
permanente e all'aggiornamento professionale. 
  Per il personale educativo degli asili nido  si  stabilisce  quanto
segue: 
    a)  l'attivita'  oraria  settimanale  di  ciascun  educatore  con
bambini non deve superare le 33 ore settimanali; 
    b) le residue ore  settimanali  costituiscono  un  monte  ore  da
utilizzare, sulla base degli accordi decentrati,  esclusivamente  per
le  attivita'  connesse  all'organizzazione  degli  interventi,  alla
gestione sociale,  alla  formazione  permanente  e  all'aggiornamento
professionale. 
  Il rapporto educatore-bambini nelle scuole per l'infanzia non  deve
essere superiore a 1/25. 
  In presenza di bambini portatori di handicaps occorre abbassare  il
rapporto in relazione alla gravita' dei casi o prevedere l'insegnante
di appoggio. 
  Negli asili nido la determinazione del  rapporto  educatori-bambini
e' demandata agli accordi decentrati in sede  regionale,  nel  quadro
della normativa regionale in materia. 
  In questo settore  di  attivita'  sono  salvaguardate  e  mantenute
quelle situazioni che a livello di territorio o di ente avessero gia'
applicato il trattamento economico e giuridico del personale  docente
della scuola statale. 
  Per  il  servizio  di  mensa  valgono  le  norme  previste  per  la
generalita' del personale. 
  Per il personale docente degli enti locali utilizzato nelle  scuole
elementari statali per attivita' integrate di  sostegno  e  di  tempo
pieno, e che e'  ancora  in  condizioni  di  fuori  ruolo,  le  parti
confermano l'impegno prioritario di superare le forme  di  precariato
sulla base delle disponibilita' consentite dalle norme vigenti.