(Accordo-art. 38)
                              Art. 38. 
            Personale dei servizi consorziali degli enti 

 
  Fermo  restando  che  al  personale  dei  consorzi  fra  enti   che
gestiscono direttamente il servizio di acquedotto, gas  e  affini  si
applica integralmente il presente accordo, le parti convengono,  data
la particolare specificita' di tali  consorzi,  che  l'individuazione
dei livelli di inquadramento del personale da essi  dipendente  e  la
formulazione dei profili professionali, nonche' della loro tipologia,
venga definita con successivo accordo in base ai criteri e  modalita'
di cui all'articolo 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93. 
  Detto accordo dovra' essere reso esecutivo con le stesse  modalita'
previste per il presente accordo.