Art. 38. Personale dei servizi consorziali degli enti Fermo restando che al personale dei consorzi fra enti che gestiscono direttamente il servizio di acquedotto, gas e affini si applica integralmente il presente accordo, le parti convengono, data la particolare specificita' di tali consorzi, che l'individuazione dei livelli di inquadramento del personale da essi dipendente e la formulazione dei profili professionali, nonche' della loro tipologia, venga definita con successivo accordo in base ai criteri e modalita' di cui all'articolo 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93. Detto accordo dovra' essere reso esecutivo con le stesse modalita' previste per il presente accordo.