Art. 39. Incarico di coordinamento Tale incarico puo' essere affidato per il coordinamento di aree di attivita' integrate a livello intersettoriale o per progetti particolari per il raggiungimento di determinati obiettivi. L'incarico di coordinatore e' conferito a tempo determinato per un periodo non superiore a 3 anni; e' revocabile in qualsiasi momento e rinnovabile e puo' essere affidato ai dipendenti della qualifica funzionale apicale negli enti di tipo 1 e 2. Il numero dei coordinatori non puo' superare l'80% dei componenti la giunta negli enti di tipo 1 ed il 50% in quelli di tipo 2. L'incarico di coordinamento si assomma alla direzione della unita' organica. I ragionieri generali ed i vice-segretari generali dei comuni e delle amministrazioni provinciali di Roma, Milano, Napoli, Torino e Genova, considerate aree metropolitane, debbono essere considerati coordinatori nel rispetto del numero globale di cui al terzo comma del presente articolo.