(Accordo-art. 39)
                              Art. 39. 
                      Incarico di coordinamento 

 
  Tale incarico puo' essere affidato per il coordinamento di aree  di
attivita'  integrate  a  livello  intersettoriale  o   per   progetti
particolari per il raggiungimento di determinati obiettivi. 
  L'incarico di coordinatore e' conferito a tempo determinato per  un
periodo non superiore a 3 anni; e' revocabile in qualsiasi momento  e
rinnovabile e puo' essere  affidato  ai  dipendenti  della  qualifica
funzionale apicale negli enti di tipo 1 e 2. 
  Il numero dei coordinatori non puo' superare l'80%  dei  componenti
la giunta negli enti di tipo 1 ed il 50% in quelli di tipo 2. 
  L'incarico di coordinamento si assomma alla direzione della  unita'
organica. 
  I ragionieri generali ed i vice-segretari  generali  dei  comuni  e
delle amministrazioni provinciali di Roma, Milano, Napoli,  Torino  e
Genova, considerate aree metropolitane,  debbono  essere  considerati
coordinatori nel rispetto del numero globale di cui  al  terzo  comma
del presente articolo.