(Accordo-art. 4)
                               Art. 4. 
                            Informazione 

 
  Nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali ed
al  fine  di  ricercare  ogni   contributo   di   partecipazione   al
miglioramento ed alla efficienza dei servizi, gli  enti  garantiscono
una costante e tempestiva informazione alle organizzazioni  sindacali
sugli  atti  e  sui  provvedimenti  che  riguardano   il   personale,
l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi,  nonche'
i programmi e gli investimenti dell'ente. 
  L'informazione  riguarda  sia  gli  atti  e  i  provvedimenti   che
direttamente  attengono  le  materie  predette   sia   gli   atti   o
provvedimenti  relativi  ad  altri  oggetti,  dai  quali,   comunque,
discendono conseguenze riguardanti il personale, l'organizzazione del
lavoro ed il funzionamento dei servizi. 
  A tal fine  l'informazione  si  attua  in  via  preventiva  con  le
organizzazioni sindacali a livello orizzontale territoriale, se  essa
riguarda obiettivi e programmi di sviluppo, piani  di  intervento  ed
investimento,  bilanci  annuali  o  poliennali,  e,  a   livello   di
organizzazioni sindacali di categoria, se  riguarda  l'organizzazione
del lavoro e provvedimenti concernenti il personale. 
  Attraverso gli accordi decentrati saranno definite le modalita'  ed
i tempi della informazione. 
  Per  le  finalita'  di  cui  al  primo  comma  si  tengono  inoltre
periodiche conferenze di servizio.