Art. 40. Norma di 1° inquadramento L'operazione di 1° inquadramento funzionale deve avvenire secondo i seguenti criteri: a) l'inquadramento ha decorrenza 1 gennaio 1983 sulla base delle declaratorie delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del presente accordo, indipendentemente dal livello di inquadramento acquisito con i precedenti accordi; b) al personale in servizio al 1 gennaio 1983 viene attribuito: l'importo del nuovo livello retributivo sulla base dell'inquadramento, di cui al precedente punto a); l'importo economico derivante dalla valutazione della anzianita' pregressa, calcolata secondo quanto previsto nel successivo art. 41; l'indennita' eventualmente spettante; c) qualora l'operazione di 1° inquadramento, secondo il nuovo ordinamento, dovesse comportare a regime un beneficio complessivo inferiore alla differenza tra gli importi tabellari del 1° livello di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1980, n. 810 (L. 2.400.000) e della nuova 1ª qualifica (L. 3.300.000), onesto va comunque garantito quale beneficio minimo; d) in sede di 1° inquadramento l'attribuzione, secondo i criteri di cui al precedente punto a), al personale in servizio delle qualifiche funzionali previste dal presente accordo avviene prescindendo dal possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso; e) la seconda qualifica dirigenziale viene attribuita ai responsabili delle strutture di massima dimensione attualmente esistenti negli enti di tipo 1; f) la prima qualifica dirigenziale va attribuita ai responsabili delle strutture di massima dimensione negli enti di tipo 2, nonche' ai responsabili delle strutture immediatamente sottostanti a quelle apicali negli enti di tipo 1; g) l'ottava qualifica funzionale va attribuita ai responsabili delle strutture apicali negli enti di tipo 3; ai responsabili di strutture intermedie negli enti di tipo 2 nonche' ai responsabili di strutture di terza dimensione negli enti di tipo 1. La medesima qualifica funzionale (funzionario) va al personale in possesso del diploma di laurea professionale e che occupa un posto per il quale sia richiesto tale specifico titolo di studio a prescindere dalla tipologia dell'ente; h) in sede di primo inquadramento gli assistenti sociali ed i terapisti della riabilitazione inseriti in unita' organizzative vengono collocati nella 6ª qualifica funzionale; nella 7ª qualifica funzionale vengono collocati gli assistenti sociali coordinatori ed i terapisti della riabilitazione coordinatori, i segretari economi ed i ragionieri economi di comunita' montane.