(Accordo-art. 40)
                              Art. 40. 
                      Norma di 1° inquadramento 

 
  L'operazione di 1° inquadramento funzionale deve avvenire secondo i
seguenti criteri: 
    a) l'inquadramento ha decorrenza 1 gennaio 1983 sulla base  delle
declaratorie delle qualifiche funzionali e dei profili  professionali
del presente accordo, indipendentemente dal livello di  inquadramento
acquisito con i precedenti accordi; 
    b) al personale in servizio al 1 gennaio 1983 viene attribuito: 
      l'importo   del   nuovo   livello   retributivo   sulla    base
dell'inquadramento, di cui al precedente punto a); 
      l'importo   economico   derivante   dalla   valutazione   della
anzianita'  pregressa,  calcolata   secondo   quanto   previsto   nel
successivo art. 41; 
      l'indennita' eventualmente spettante; 
    c) qualora l'operazione di 1°  inquadramento,  secondo  il  nuovo
ordinamento, dovesse comportare a  regime  un  beneficio  complessivo
inferiore alla differenza tra gli importi tabellari del 1° livello di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 7  novembre  1980,  n.
810 (L. 2.400.000) e della nuova 1ª qualifica (L. 3.300.000),  onesto
va comunque garantito quale beneficio minimo; 
    d) in sede di 1° inquadramento l'attribuzione, secondo i  criteri
di cui al  precedente  punto  a),  al  personale  in  servizio  delle
qualifiche  funzionali  previste   dal   presente   accordo   avviene
prescindendo  dal  possesso  del  titolo  di  studio  richiesto   per
l'accesso; 
    e)  la  seconda  qualifica  dirigenziale  viene   attribuita   ai
responsabili  delle  strutture  di  massima  dimensione   attualmente
esistenti negli enti di tipo 1; 
    f) la prima qualifica dirigenziale va attribuita ai  responsabili
delle strutture di massima dimensione negli enti di tipo  2,  nonche'
ai responsabili delle strutture immediatamente sottostanti  a  quelle
apicali negli enti di tipo 1; 
    g) l'ottava qualifica funzionale va  attribuita  ai  responsabili
delle strutture apicali negli enti di  tipo  3;  ai  responsabili  di
strutture intermedie negli enti di tipo 2 nonche' ai responsabili  di
strutture di terza dimensione negli enti di tipo 1. 
  La medesima qualifica funzionale (funzionario) va al  personale  in
possesso del diploma di laurea professionale e che  occupa  un  posto
per il  quale  sia  richiesto  tale  specifico  titolo  di  studio  a
prescindere dalla tipologia dell'ente; 
    h) in sede di primo inquadramento gli  assistenti  sociali  ed  i
terapisti  della  riabilitazione  inseriti  in  unita'  organizzative
vengono collocati nella 6ª qualifica funzionale; nella  7ª  qualifica
funzionale vengono collocati gli assistenti sociali coordinatori ed i
terapisti della riabilitazione coordinatori, i segretari economi ed i
ragionieri economi di comunita' montane.