(Accordo-art. 41)
                              Art. 41. 
  Riequilibrio anzianita' e nuovo salario individuale di anzianita' 

 
  A) Riequilibrio di anzianita'. 

 
  Il riequilibrio tra anzianita' economica e anzianita' giuridica per
i  lavoratori  degli  enti  locali  viene  effettuato  sul   reticolo
derivante dalla progressione  economica  orizzontale  realizzata  con
l'accordo 1979-81 e con riferimento alla data del 31 dicembre 1982. 
  La  valutazione  dell'anzianita'  pregressa   va   effettuata   con
riferimento alle tabelle retributive del decreto del Presidente della
Repubblica 7 novembre 1980,  n.  810,  e  secondo  gli  inquadramenti
definitivi, determinati assumendo le  declaratorie  delle  qualifiche
funzionali del presente accordo come  attuative  di  quelle  previste
dall'art. 29 del suddetto decreto del Presidente della  Repubblica  7
novembre 1980, n. 810, e dell'art. 22-bis (primo comma, ultima parte)
della legge 23 aprile 1981, n. 153. 
  Pertanto i  valori  economici  di  riferimento  per  le  qualifiche
funzionali, validi ai fini della citata  operazione  di  riequilibrio
dell'anzianita', sono i seguenti: 
    

      1ª qualifica . . . . . . . . . L. 2.400.000
      2ª qualifica . . . . . . . . . L. 2.688.000
      3ª qualifica . . . . . . . . . L. 3.012.000
      4ª qualifica . . . . . . . . . L. 3.372.000
      5ª qualifica . . . . . . . . . L. 3.536.000
      6ª qualifica . . . . . . . . . L. 4.140.000
                                     L. 4.440.000
                  (riservato solo alle qualifiche
                  indicato nel secondo comma del-
                  l'art. 3 del decreto del Presi-
                  dente della Repubblica 7 novem-
                  bre 1980, n. 810)
      7ª qualifica . . . . . . . . . L. 4.920.000
      8ª qualifica . . . . . . . . . L. 5.964.000
      9ª qualifica (1° dirig.) . . . L. 7.080.000
     10ª qualifica (2° dirig.) . . . L. 8.700.000


    
  I criteri su cui si attua questo riequilibrio sono i seguenti: 
    a) valutazione in mesi, in termini di classi o di  scatti,  degli
anni di effettivo servizio, maturati fino al 31 dicembre  1982  nella
qualifica nella quale il dipendente viene  inquadrato  al  1  gennaio
1983 computando il servizio svolto presso l'ente  o  presso  enti  ai
quali si applica il presente accordo, ovvero  svolto  in  altri  enti
pubblici il cui personale sia pervenuto agli enti locali per  effetto
di soppressione o di trasferimenti d'ufficio; 
    b) valutazione degli anni  di  effettivo  servizio  maturati  nei
livelli inferiori pure valutati per intero sul  valore  delle  classi
e/o scatti attribuite ai livelli inferiori di riferimento  computando
il servizio nei termini previsti dal precedente punto a). 
  L'importo   complessivo   derivante   da   detta   operazione    di
riequilibrio,   decurtato   del   7%,   definisce   compiutamente   e
definitivamente il salario individuale di anzianita'. 
  Viene comunque  garantito  l'importo  maturato  per  anzianita'  in
godimento al 31  dicembre  1982  ove  esso  risultasse  superiore  al
salario individuale di anzianita' determinato ai sensi dei punti a) e
b) del presente articolo. 

 
  B) Salario individuale d'anzianita'. 

 
  La progressione economica per scatti e classi cessa al 31  dicembre
1982. 
  Al personale nell'arco  di  vigenza  del  presente  accordo  verra'
corrisposta  alla  data  del  1  gennaio  1985,  quale   salario   di
anzianita', una somma annua fissa per ciascuna  qualifica  funzionale
nelle seguenti misure: 

 
I qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 198.000
II qualifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 216.000
III qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 234.000
IV qualifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 267.000
V qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 312.000
VI qualifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 330.000
VII qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 384.000
VIII qualifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 518.400
I qualifica dirigenziale . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 672.000
II qualifica dirigenziale. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 840.000 

 
  Al personale assunto  dopo  il  1  gennaio  1983  tale  adeguamento
avverra' (su ventiquattresimi)  in  proporzione  al  numero  di  mesi
trascorsi in servizio alla data  del  1  gennaio  1985.  In  caso  di
passaggio  a  qualifica  funzionale  superiore  l'adeguamento  verra'
calcolato in proporzione al servizio trascorso (in  ventiquattresimi)
nella  qualifica  funzionale  di  provenienza   e   nella   qualifica
funzionale in godimento alla data del 1 gennaio 1985. 
  Qualora il rinnovo del nuovo accordo non dovesse realizzarsi  entro
il biennio del prossimo triennio contrattuale,  al  personale  verra'
comunque  corrisposto,  alla  data  del  1  gennaio  1987,  a  titolo
d'acconto, un analogo beneficio di uguale importo.