Art. 42. Scaglionamento dei benefici contrattuali Ai fini del contenimento degli oneri contrattuali nel quadro della politica governativa in ordine alla spesa pubblica, i benefici economici conseguenti alla applicazione del presente accordo vengono attribuiti, con le decorrenze e percentuali di seguito specificate, prendendo a base di calcolo l'intero beneficio economico spettante a ciascun dipendente: dal 1 gennaio 1983: 35%; dal 1 gennaio 1984: 70%; dal 1 gennaio 1985: 100%. Ai fini della determinazione del beneficio da attribuire si deve prendere a base quanto competerebbe a ciascun dipendente, a seguito dell'inquadramento ai sensi del presente accordo, alla data del 1 gennaio 1983 per le seguenti voci: stipendio tabellare iniziale, importo derivante dal riequilibrio della anzianita' pregressa, indennita' aggiuntive previste per le singole qualifiche funzionali (con esclusione dell'indennita' di coordinamento), decurtato del trattamento economico in godimento al 31 dicembre 1982. Al personale che viene assunto dopo il 1 gennaio 1983 e prima del 31 dicembre 1984 compete il trattamento economico iniziale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1980, n. 810, cosi' come indicato nella tabella riportata nel precedente art. 41, a cui vanno aggiunti i benefici previsti dal presente accordo secondo le percentuali di scaglionamento di cui al primo comma del presente articolo. Nei casi di passaggio di livello nel periodo 1 gennaio 1983-31 dicembre 1984 i benefici conseguenti saranno assoggettati alle stesse percentuali di scaglionamento previste dal primo comma del presente articolo.