(Accordo-art. 42)
                              Art. 42. 
              Scaglionamento dei benefici contrattuali 

 
  Ai fini del contenimento degli oneri contrattuali nel quadro  della
politica governativa  in  ordine  alla  spesa  pubblica,  i  benefici
economici conseguenti alla applicazione del presente accordo  vengono
attribuiti, con le decorrenze e percentuali di  seguito  specificate,
prendendo a base di calcolo l'intero beneficio economico spettante  a
ciascun dipendente: 
    dal 1 gennaio 1983: 35%; 
    dal 1 gennaio 1984: 70%; 
    dal 1 gennaio 1985: 100%. 
  Ai fini della determinazione del beneficio da  attribuire  si  deve
prendere a base quanto competerebbe a ciascun dipendente,  a  seguito
dell'inquadramento ai sensi del presente accordo,  alla  data  del  1
gennaio 1983 per le  seguenti  voci:  stipendio  tabellare  iniziale,
importo  derivante  dal  riequilibrio  della  anzianita'   pregressa,
indennita' aggiuntive previste per le singole  qualifiche  funzionali
(con esclusione  dell'indennita'  di  coordinamento),  decurtato  del
trattamento economico in godimento al 31 dicembre 1982. 
  Al personale che viene assunto dopo il 1 gennaio 1983 e  prima  del
31 dicembre 1984 compete il trattamento economico  iniziale  previsto
dal decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1980, n.  810,
cosi' come indicato nella tabella riportata nel precedente art. 41, a
cui vanno aggiunti i benefici previsti dal presente  accordo  secondo
le percentuali di scaglionamento di cui al primo comma  del  presente
articolo. 
  Nei casi di passaggio di livello  nel  periodo  1  gennaio  1983-31
dicembre 1984 i benefici conseguenti saranno assoggettati alle stesse
percentuali di scaglionamento previste dal primo comma  del  presente
articolo.