(Accordo-art. 5)
                               Art. 5. 
              Formazione e aggiornamento professionale 

 
  Il limite massimo di tempo per diritto allo studio e'  di  150  ore
individuali. Tali ore  sono  utilizzate,  in  presenza  di  corsi  di
formazione   e   aggiornamento   organizzati   dall'ente,   per    il
raggiungimento delle relative esigenze funzionali nonche', in ragione
del 3% del personale,- per il conseguimento di titoli  di  studio  in
corsi  universitari,  in  scuola  statale   o   istituti   legalmente
riconosciuti, regolarmente frequentati, fermo  comunque  restando  il
limite individuale. 
  Gli enti promuovono e favoriscono forme  permanenti  di  intervento
per  la  formazione,  l'aggiornamento,   la   qualificazione   e   la
specializzazione professionale del personale. 
  La  definizione  dei  piani   dei   corsi   di   qualificazione   e
aggiornamento, la definizione di orari privilegiati e l'uso  parziale
delle  150  ore  e'  demandata  agli  accordi  decentrati  a  livello
regionale. 
  Il personale che, in  base  ai  predetti  programmi,  e'  tenuto  a
partecipare  ai  corsi  di  formazione  cui  l'ente  lo  iscrive,  e'
considerato in servizio a tutti gli effetti e i relativi oneri sono a
carico degli enti di appartenenza. 
  Qualora i corsi si svolgano fuori  sede,  compete,  ricorrendone  i
presupposti, l'indennita' di missione  ed  il  rimborso  delle  spese
secondo la normativa vigente. 
  L'attivita' di formazione e' finalizzata: 
    a) a garantire che ciascun lavoratore  acquisisca  le  specifiche
attitudini  culturali  e  professionali  necessarie  all'assolvimento
delle  funzioni  e  dei  compiti  attribuitigli   nell'ambito   delle
strutture a cui e' assegnato; 
    b) a fronteggiare i processi di riordinamento istituzionale e  di
ristrutturazione organizzativa. 
  La prima finalita' sara' perseguita mediante corsi di aggiornamento
che dovranno tendenzialmente investire la globalita'  dei  lavoratori
nell'ambito di una necessaria  programmazione  degli  interventi  che
privilegi specifiche esigenze prioritarie. 
  La  seconda  finalita'   sara'   perseguita   mediante   corsi   di
riqualificazione   in   modo   da   assicurare,   sia   esigenze   di
specializzazione nell'ambito del profilo professionale, sia  esigenze
di riconversione e di mobilita' professionale. 
  Le attivita' di formazione professionale, sia  di  aggiornamento  e
sia  di  riqualificazione,  possono   concludersi   con   misure   di
accertamento  dell'avvenuto   conseguimento   di   un   significativo
accrescimento  della  professionalita'  del  singolo  lavoratore  che
costituiranno ad ogni effetto titolo di servizio.