Art. 5. Formazione e aggiornamento professionale Il limite massimo di tempo per diritto allo studio e' di 150 ore individuali. Tali ore sono utilizzate, in presenza di corsi di formazione e aggiornamento organizzati dall'ente, per il raggiungimento delle relative esigenze funzionali nonche', in ragione del 3% del personale,- per il conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, in scuola statale o istituti legalmente riconosciuti, regolarmente frequentati, fermo comunque restando il limite individuale. Gli enti promuovono e favoriscono forme permanenti di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale. La definizione dei piani dei corsi di qualificazione e aggiornamento, la definizione di orari privilegiati e l'uso parziale delle 150 ore e' demandata agli accordi decentrati a livello regionale. Il personale che, in base ai predetti programmi, e' tenuto a partecipare ai corsi di formazione cui l'ente lo iscrive, e' considerato in servizio a tutti gli effetti e i relativi oneri sono a carico degli enti di appartenenza. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, compete, ricorrendone i presupposti, l'indennita' di missione ed il rimborso delle spese secondo la normativa vigente. L'attivita' di formazione e' finalizzata: a) a garantire che ciascun lavoratore acquisisca le specifiche attitudini culturali e professionali necessarie all'assolvimento delle funzioni e dei compiti attribuitigli nell'ambito delle strutture a cui e' assegnato; b) a fronteggiare i processi di riordinamento istituzionale e di ristrutturazione organizzativa. La prima finalita' sara' perseguita mediante corsi di aggiornamento che dovranno tendenzialmente investire la globalita' dei lavoratori nell'ambito di una necessaria programmazione degli interventi che privilegi specifiche esigenze prioritarie. La seconda finalita' sara' perseguita mediante corsi di riqualificazione in modo da assicurare, sia esigenze di specializzazione nell'ambito del profilo professionale, sia esigenze di riconversione e di mobilita' professionale. Le attivita' di formazione professionale, sia di aggiornamento e sia di riqualificazione, possono concludersi con misure di accertamento dell'avvenuto conseguimento di un significativo accrescimento della professionalita' del singolo lavoratore che costituiranno ad ogni effetto titolo di servizio.