Art. 6. Orario di lavoro L'orario di lavoro settimanale viene confermato in 36 ore da articolarsi almeno su cinque giorni lavorativi. In relazione ai processi di riorganizzazione dei servizi, agli obiettivi di maggiore efficienza ed economicita' degli stessi ed all'ampliamento della fascia oraria di apertura dei servizi e degli uffici al pubblico, l'orario puo' articolarsi nei seguenti tipi: a) orario unico su 6 giorni lavorativi settimanali; b) orario articolato su 5 giorni lavorativi settimanali, con almeno due rientri settimanali; c) turnazione in modo da coprire l'intero aree della giornata. In sede di accordo decentrato potranno essere stabilite articolazioni diverse da quelle sopra indicate e comunque distribuite su almeno 5 giorni settimanali. Nell'ambito del medesimo ente possono, altresi', coesistere piu' forme di orario secondo le esigenze del servizio, anche introducendo, ove funzionalmente possibile e con adeguata regolamentazione, il criterio della flessibilita'. La prestazione individuale di lavoro deve, in ogni caso, essere distribuita, di norma, in un arco massimo giornaliero di 10 ore.