(Accordo-art. 6)
                               Art. 6. 
                          Orario di lavoro 

 
  L'orario di lavoro  settimanale  viene  confermato  in  36  ore  da
articolarsi almeno su cinque giorni lavorativi. 
  In relazione ai processi  di  riorganizzazione  dei  servizi,  agli
obiettivi di maggiore efficienza  ed  economicita'  degli  stessi  ed
all'ampliamento della fascia oraria di apertura dei servizi  e  degli
uffici al pubblico, l'orario puo' articolarsi nei seguenti tipi: 
    a) orario unico su 6 giorni lavorativi settimanali; 
    b) orario articolato su  5  giorni  lavorativi  settimanali,  con
almeno due rientri settimanali; 
    c) turnazione in modo da coprire l'intero aree della giornata. 
  In  sede  di   accordo   decentrato   potranno   essere   stabilite
articolazioni diverse da quelle sopra indicate e comunque distribuite
su almeno 5 giorni settimanali. 
  Nell'ambito del medesimo ente possono,  altresi',  coesistere  piu'
forme di orario secondo le esigenze del servizio, anche introducendo,
ove funzionalmente possibile  e  con  adeguata  regolamentazione,  il
criterio della flessibilita'. 
  La prestazione individuale di lavoro deve,  in  ogni  caso,  essere
distribuita, di norma, in un arco massimo giornaliero di 10 ore.