Art. 7. Ferie Il congedo ordinario annuale viene fissato in 30 giornate lavorative, qualora l'orario settimanale si articoli su 6 giornate lavorative, o in 26 giornate, qualora l'orario settimanale si articoli in 5 giornate lavorative. Tali congedi sono comprensivi delle due giornate di congedo ordinario di cui all'art. 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937. Ai dipendenti sono altresi' attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi della menzionata legge n. 937. Gli enti organizzeranno i propri servizi in modo da consentire al personale la effettiva fruizione nell'anno di dette giornate. La ricorrenza del Santo Patrono viene riconosciuta giornata festiva. L'utilizzo del periodo di congedo ordinario e' interrotto nel caso di ricovero ospedaliero o gravi malattie od infortuni gravi adeguatamente documentati e comunque comportanti attestata incapacita' lavorativa.