(Accordo-art. 7)
                               Art. 7. 
                                Ferie 

 
  Il  congedo  ordinario  annuale  viene  fissato  in   30   giornate
lavorative, qualora l'orario settimanale si articoli  su  6  giornate
lavorative,  o  in  26  giornate,  qualora  l'orario  settimanale  si
articoli in 5 giornate lavorative. 
  Tali  congedi  sono  comprensivi  delle  due  giornate  di  congedo
ordinario di cui all'art. 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 
  Ai dipendenti sono altresi' attribuite  4  giornate  di  riposo  da
fruire nell'anno solare ai sensi della menzionata legge n.  937.  Gli
enti organizzeranno  i  propri  servizi  in  modo  da  consentire  al
personale la effettiva fruizione nell'anno di dette giornate. 
  La  ricorrenza  del  Santo  Patrono  viene  riconosciuta   giornata
festiva. 
  L'utilizzo del periodo di congedo ordinario e' interrotto nel  caso
di  ricovero  ospedaliero  o  gravi  malattie  od   infortuni   gravi
adeguatamente   documentati   e   comunque   comportanti    attestata
incapacita' lavorativa.