(Accordo-art. 8)
                               Art. 8. 
                              Part-time 

 
  In  via  sperimentale  gli  enti  locali  possono  procedere   alla
trasformazione di posti di organico  ad  orario  pieno  in  posti  ad
orario ridotto, nel limite massimo che  sara'  definito  in  sede  di
accordo decentrato, nell'intesa che ad  ogni  posto  di  tempo  pieno
devono corrispondere due posti a tempo parziale. 
  Il part-time comporta un orario giornaliero di lavoro pari  al  50%
dell'orario normale, articolato su almeno  cinque  giorni  lavorativi
settimanali. 
  Al rapporto di lavoro a part-time  si  applica  la  disciplina  del
rapporto di lavoro del personale  a  tempo  pieno,  ivi  compresa  la
incompatibilita' assoluta con ogni altro rapporto di lavoro  pubblico
o privato o altre attivita' professionali. 
  In particolare si stabilisce: 
    a) le norme di accesso sono le stesse di quelle previste  per  il
personale a tempo pieno; 
    b) il trattamento economico e' pari al 50% di tutte le competenze
fisse e periodiche spettanti al personale a tempo pieno, ivi compresa
l'indennita' integrativa speciale; 
    c) il salario di anzianita', di cui al  successivo  articolo  41,
punto B), e' pari al 50%  di  quello  spettante  al  personale  della
stessa qualifica funzionale ad orario intero; 
    d) al personale a part-time  spettano  per  intero  le  quote  di
aggiunta di famiglia, in quanto dovute; 
    e)  il  personale  a  part-time  non  puo'  eseguire  prestazioni
straordinarie  ne'  puo'  usufruire  di  benefici  che  comportino  a
qualsiasi titolo riduzioni di orario di lavoro, salvo quanto previsto
da particolari disposizioni di legge; 
    f) non  possono  coprire  posti  a  part-time  i  dipendenti  con
posizione  funzionale  di  direzione  o  coordinamento  di  strutture
operative. 
  I posti di organico a tempo pieno  che  si  possono  convertire  in
part-time  possono  essere  individuati  esclusivamente  fra   quelli
compresi fra la 1ª e la 6ª qualifica funzionale. 
  Comunque e nel rispetto della precisazione  di  cui  al  precedente
comma, la individuazione dei settori, dei profili professionali e  la
quantita' dei posti a tempo pieno convertibili  a  part-time  saranno
definiti in sede di accordo decentrato a livello aziendale. 
  Il personale a tempo pieno  puo'  chiedere  la  trasformazione  del
rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time e viceversa, sempre che
vi siano le disponibilita' dei relativi posti. 
  Le assunzioni a part-time non precostituiscono diritto ad  ottenere
la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno. 
  Per il personale a part-time il congedo  ordinario  viene  regolato
dalle norme dettate in proposito per il restante personale. 
  Il Governo si impegna a  definire  gli  aspetti  previdenziali  del
rapporto  di  lavoro   a   part-time   con   apposito   provvedimento
legislativo.