Art. 9. Rapporti di lavoro a termine A) Rapporto di lavoro a tempo determinato. Per le assunzioni a tempo determinato, nei limiti e con le modalita' previste dalle vigenti norme di legge, si deve ricorrere di norma o a graduatorie degli uffici di collocamento o a graduatorie fatte dagli enti per prove e/o titoli. B) Rapporto di lavoro stagionale. Nei limiti previsti dalla legislazione vigente in materia, i lavoratori stagionali debbono essere reclutati tramite prove selettive attitudinali del relativo profilo o attraverso le graduatorie del collocamento ordinario. I servizi prestati nelle stagioni precedenti costituiscono precedenza per la riassunzione ai sensi dell'articolo 8-bis del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79. Nel caso che si liberino posti in pianta organica o si trasformino posti stagionali in posti di ruolo permanente, la precedenza nella copertura degli stessi deve essere riservata agli stagionali di pari profilo professionale secondo i seguenti criteri: 1) in caso di assunzione o selezione gia' avvenuta attraverso concorso pubblico con prove selettive attitudinali per il relativo profilo, l'inquadramento avviene attingendo dalle graduatorie di precedenti concorsi gia' espletati per il medesimo profilo, cominciando ad utilizzare a tale fine la graduatoria piu' remota; 2) nel caso di assunzione per chiamata, l'inquadramento deve avvenire per concorso per titoli e prove selettive attitudinali per il relativo profilo riservato a coloro che hanno prestato almeno nove mesi di servizio, anche non continuativo, nell'ultimo triennio nel profilo da ricoprire e purche' abbiano tutti i requisiti richiesti per tale profilo e non abbiano superato i 45 anni di eta'. La normativa di cui al punto B) non si applica al personale assunto dalle comunita' montane per la esecuzione di lavori in amministrazione diretta nei settori della difesa del suolo, della bonifica montana ed economia montana, per il quale valgono le norme contenute nei rispettivi accordi contrattuali nazionali ai sensi dell'art. 7 della legge 23 marzo 1981, n. 93. Il personale di cui ai precedenti punti A) e B) fruisce del trattamento economico iniziale del personale di ruolo di corrispondente profilo professionale. Allo stesso personale compete l'indennita' integrativa speciale, il rateo di 13ยช mensilita', l'aggiunta di famiglia, se dovuta, e, alla fine del rapporto, la liquidazione calcolata in dodicesimi.