(Accordo-art. 9)
                               Art. 9. 
                    Rapporti di lavoro a termine 

 
  A) Rapporto di lavoro a tempo determinato. 

 
  Per le  assunzioni  a  tempo  determinato,  nei  limiti  e  con  le
modalita' previste dalle vigenti norme di legge, si deve ricorrere di
norma o a graduatorie degli uffici di collocamento  o  a  graduatorie
fatte dagli enti per prove e/o titoli. 

 
  B) Rapporto di lavoro stagionale. 

 
  Nei limiti  previsti  dalla  legislazione  vigente  in  materia,  i
lavoratori  stagionali  debbono  essere   reclutati   tramite   prove
selettive  attitudinali  del  relativo  profilo   o   attraverso   le
graduatorie del collocamento ordinario. 
  I  servizi  prestati  nelle   stagioni   precedenti   costituiscono
precedenza per la  riassunzione  ai  sensi  dell'articolo  8-bis  del
decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con  modificazioni,
nella legge 25 marzo 1983, n. 79. 
  Nel caso che si liberino posti in pianta organica o si  trasformino
posti stagionali in posti di ruolo permanente,  la  precedenza  nella
copertura degli stessi deve essere riservata agli stagionali di  pari
profilo professionale secondo i seguenti criteri: 
    1) in caso di assunzione o  selezione  gia'  avvenuta  attraverso
concorso pubblico con prove selettive attitudinali  per  il  relativo
profilo, l'inquadramento  avviene  attingendo  dalle  graduatorie  di
precedenti  concorsi  gia'  espletati  per   il   medesimo   profilo,
cominciando ad utilizzare a tale fine la graduatoria piu' remota; 
    2) nel caso di  assunzione  per  chiamata,  l'inquadramento  deve
avvenire per concorso per titoli e prove selettive  attitudinali  per
il relativo profilo riservato a coloro che hanno prestato almeno nove
mesi di servizio, anche non continuativo,  nell'ultimo  triennio  nel
profilo da ricoprire e purche' abbiano tutti  i  requisiti  richiesti
per tale profilo e non abbiano superato i 45 anni di eta'. 
  La normativa di cui al punto B) non si applica al personale assunto
dalle  comunita'   montane   per   la   esecuzione   di   lavori   in
amministrazione diretta nei settori della  difesa  del  suolo,  della
bonifica montana ed economia montana, per il quale valgono  le  norme
contenute nei rispettivi  accordi  contrattuali  nazionali  ai  sensi
dell'art. 7 della legge 23 marzo 1981, n. 93. 
  Il personale di cui  ai  precedenti  punti  A)  e  B)  fruisce  del
trattamento  economico   iniziale   del   personale   di   ruolo   di
corrispondente profilo professionale. 
  Allo stesso personale compete l'indennita' integrativa speciale, il
rateo di 13ยช mensilita', l'aggiunta di famiglia, se dovuta,  e,  alla
fine del rapporto, la liquidazione calcolata in dodicesimi.