(Allegato B)
                                                           ALLEGATO B 

 
PRESTAZIONI DI LAVORO CHE COMPORTANO CONTINUA E DIRETTA ESPOSIZIONE A 
     RISCHI PREGIUDIZIEVOLI ALLA SALUTE ED INTEGRITA' PERSONALE. 

 
  a) Prestazioni di lavoro che comportano in modo diretto e  continuo
esercizio di  trasporto  con  automezzi,  autotreni,  autoarticolati,
scuolabus, mezzi fuoristrada ed altri veicoli per trasporto  di  cose
con eventuali operazioni accessorie di carico e scarico. 
  b) Prestazioni di  lavoro  che  comportano  esposizione  diretta  e
continua al contatto con catrame,  bitumi,  fuligine,  oli  minerali,
paraffina, e loro composti  derivati  e  residui  nonche'  lavori  di
manutenzione stradale e di segnaletica in presenza di traffico. 
  c) Prestazioni di  lavoro  che  comportano  esposizione  diretta  e
continua a rischi derivanti  dalla  adibizione  alla  infermeria  per
animali e alla raccolta e smaltimento  di  materiale  stallatico,  di
raccolta  e  smaltimento  rifiuti  solidi  urbani,  di  rimozione   e
seppellimento salme. 
  d) Prestazioni di  lavoro  che  comportano  esposizione  diretta  e
continua a rischi derivanti da  lavori  di  fogne,  canali,  sentine,
pozzi, gallerie, bacini di carenaggio o  da  lavori  di  bonifica  in
terreni paludosi, manutenzioni opere marittime, lagunari,  lacuali  e
fluviali, compreso scavo porti eseguiti con macchinari  sistemati  su
chiatte e natanti. 
  e) Prestazioni di  lavoro  che  comportano  esposizione  diretta  e
continua a rischi derivanti dalla adibizione alle officine,  centrali
termiche,  forni  inceneritori,  impianti  di  depurazione  continua,
reparti tipografici e litografici e cucine di grandi dimensioni. 
  f) Prestazioni di  lavoro  che  comportano  esposizione  diretta  e
continua  a  rischi  derivanti  dall'uso  di  mezzi  meccanici  nelle
attivita'  boschive  di  taglio   o   esbosco   ed   all'impiego   di
antiparassitari. 
  La rispondenza tra le categorie di personale  aventi  diritto  alle
indennita' di cui all'art. 26, punto g), del presente  accordo  e  le
attivita' comportanti rischi da esse  prestate,  quali  previste  nei
punti sopraesposti, e' determinata  con  provvedimento  degli  organi
deliberanti dell'ente, sulla base di apposita dichiarazione  motivata
e  rilasciata  sotto   la   propria   diretta   responsabilita'   dal
responsabile del settore  presso  cui  il  personale  addetto  presta
servizio. 
  Qualora vi fosse personale delle categorie anzidette  non  adibito,
anche  temporaneamente,  alle  attivita'  comportanti   rischio,   al
medesimo la indennita' di L. 240.000 viene corrisposta per il periodo
di effettiva esposizione al rischio; per i restanti  periodi  compete
invece l'indennita' di L. 120.000 annua rapportata al periodo di  non
esposizione a rischio.