Art. 6. Assegno privilegiato di invalidita', pensione privilegiata di inabilita' od ai superstiti, per cause di servizio 1. L'iscritto nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti ha diritto all'assegno di invalidita' ed alla pensione di inabilita', di cui ai precedenti articoli 1 e 2, anche in mancanza dei requisiti di cui all'articolo 4, quando: a) l'invalidita' o l'inabilita' risultino in rapporto causale diretto con finalita' di servizio; b) dall'evento non derivi il diritto a rendita a carico dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ovvero a trattamenti a carattere continuativo di natura previdenziale o assistenziale a carico dello Stato o di altri enti pubblici. 2. I superstiti dell'iscritto nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti indicati nell'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto alla pensione privilegiata indiretta per inabilita' purche': 1) la morte dell'iscritto risulti in rapporto causale diretto con finalita' di servizio; 2) dalla morte dell'iscritto non derivi ai superstiti il diritto a rendita a carico dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ovvero a trattamenti a carattere continuativo di natura previdenziale o assistenziale a carico dello Stato o di altri enti pubblici. 3. L'articolo 12 della legge 21 luglio 1965, n. 903 e' abrogato.