Art. 2.

  Le  scadenze  dei  contratti di cui alla lettera a) del primo comma
dell'articolo  67  della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono prorogate
sino al 31 dicembre 1984.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 25 luglio 1984

                               PERTINI

                                                  CRAXI - NICOLAZZI -
                                                         MARTINAZZOLI

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI