Art. 2.
                Aumento della competenza del pretore

  All'articolo 8 del codice di procedura civile:
    il primo comma e' sostituito dal seguente:
    "Il  pretore e' competente per le cause, anche se relative a beni
immobili, di valore non superiore a lire cinque milioni";
    nel secondo comma, i numeri 3) e 4) sono sostituiti dai seguenti:
    "3)  per  le  cause  di  sfratto per finita mezzadria e affitto a
coltivatore diretto e per quelle per finita locazione;
    4)  per  le cause relative alla misura dei servizi del condominio
di case".