Art. 2. Aumento della competenza del pretore All'articolo 8 del codice di procedura civile: il primo comma e' sostituito dal seguente: "Il pretore e' competente per le cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire cinque milioni"; nel secondo comma, i numeri 3) e 4) sono sostituiti dai seguenti: "3) per le cause di sfratto per finita mezzadria e affitto a coltivatore diretto e per quelle per finita locazione; 4) per le cause relative alla misura dei servizi del condominio di case".