IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103; Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 17 febbraio 1983; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure temporanee al fine di consentire, in condizioni di parita' per l'utenza, la prosecuzione dell'attivita' delle emittenti radiotelevisive private; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 ottobre 1984; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; EMANA il seguente decreto: Art. 1. 1. Sino all'approvazione della nuova disciplina del settore radiotelevisivo e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' consentita la prosecuzione dell'attivita' delle singole emittenti radiotelevisive private, quale si e' finora tipologicamente configurata e con gli impianti di radiodiffusione gia' in funzione alla data del 1 ottobre 1984, fermo restando il divieto di determinare situazioni di incompatibilita' con i pubblici servizi. 2. Ai fini di quanto previsto dal precedente comma 1 sono provvisoriamente consentiti, per ogni singola emittente, collegamenti radioelettrici tra i propri studi di emissione ed i rispettivi trasmettitori. 3. E' consentita la trasmissione ad opera di piu' emittenti dello stesso programma pre-registrato, indipendentemente dagli orari prescelti.