Art. 10.
                      Procedimento disciplinare

  Il  procedimento  disciplinare e' promosso dalla commissione di cui
all'articolo 12.
  Il presidente della commissione dispone i necessari accertamenti e,
verificati   sommariamente   i   fatti,   ordina   la   comunicazione
all'interessato  dell'apertura  del procedimento disciplinare, nomina
il  relatore  e  fissa la data della seduta per la trattazione orale.
Tra  la data del decreto di fissazione della seduta e la comparizione
dell'interessato  deve intercorrere un termine libero non inferiore a
sessanta giorni.
  La comunicazione all'interessato deve essere fatta mediante lettera
raccomandata   con   avviso   di   ricevimento   e   deve   contenere
l'avvertimento  che  gli  atti  del  procedimento  restano, per venti
giorni dalla data della ricezione, a disposizione presso la Direzione
generale  delle  assicurazioni private e di interesse collettivo, con
facolta'  per  l'interessato  stesso di estrarne copia. Deve altresi'
contenere l'invito all'interessato di far pervenire alla commissione,
almeno venti giorni prima della data fissata per la seduta, eventuali
scritti o memorie difensive e documenti probatori.
  L'interessato  ha  facolta' di intervenire alla seduta per svolgere
oralmente la propria difesa.
  Nel giorno fissato per la trattazione orale la commissione, sentiti
il  relatore  e  il mediatore sottoposto a procedimento disciplinare,
sempreche' ne abbia fatto richiesta, prende le proprie deliberazioni,
che   comunica   al   Ministro   dell'industria,   del   commercio  e
dell'artigianato.  La  sanzione  disciplinare e' irrogata con decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
  Contro   il  provvedimento  di  radiazione  dall'albo  puo'  essere
proposta impugnazione davanti all'autorita' giudiziaria ordinaria.