Art. 11. Altri casi di cancellazione Oltre che per radiazione, si procede alla cancellazione dall'albo in caso di: 1) rinunzia all'iscrizione; 2) mancato esercizio dell'attivita', senza giustificato motivo, per oltre un anno; 3) perdita di uno dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5; 4) condanna irrevocabile per uno dei delitti di cui all'articolo 4, primo comma, lettera d); 5) mancata osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 8; 6) dichiarazione di fallimento. Si procede, altresi', alla cancellazione qualora si accerti che e' venuta meno l'efficacia della garanzia di cui all'articolo 4, primo comma, lettere f) e g), e all'articolo 5, primo comma, lettere e) ed f). La persona fisica o giuridica cancellata dall'albo a norma del comma precedente o dell'articolo 10 puo' esservi reiscritta purche' siano decorsi almeno tre anni dalla data della cancellazione e, se questa e' derivata da condanna o da fallimento, sia intervenuta la riabilitazione. Sulla domanda di reiscrizione decide il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione di cui all'articolo 12.