Art. 11.
                     Altri casi di cancellazione

  Oltre  che  per radiazione, si procede alla cancellazione dall'albo
in caso di:
    1) rinunzia all'iscrizione;
    2)  mancato  esercizio dell'attivita', senza giustificato motivo,
per oltre un anno;
    3) perdita di uno dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5;
    4)  condanna irrevocabile per uno dei delitti di cui all'articolo
4, primo comma, lettera d);
    5) mancata osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 8;
    6) dichiarazione di fallimento.
  Si  procede, altresi', alla cancellazione qualora si accerti che e'
venuta  meno  l'efficacia della garanzia di cui all'articolo 4, primo
comma,  lettere f) e g), e all'articolo 5, primo comma, lettere e) ed
f).
  La  persona  fisica  o  giuridica  cancellata dall'albo a norma del
comma  precedente  o dell'articolo 10 puo' esservi reiscritta purche'
siano  decorsi  almeno  tre anni dalla data della cancellazione e, se
questa  e'  derivata  da condanna o da fallimento, sia intervenuta la
riabilitazione.
  Sulla  domanda  di  reiscrizione decide il Ministro dell'industria,
del  commercio  e  dell'artigianato,  sentita  la  commissione di cui
all'articolo 12.