Art. 12. 
                       Commissione per l'albo 
 
  Presso   il   Ministero    dell'industria,    del    commercio    e
dell'artigianato e' istituita la commissione per l'albo dei mediatori
di assicurazione e riassicurazione. 
  La commissione esercita i poteri  di  cui  all'articolo  10  ed  e'
organo consultivo  del  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  per  tutte  le  altre  questioni   concernenti   la
formazione e la tenuta dell'albo. 
  La commissione e' composta: 
    1) da un Sottosegretario di Stato del  Ministero  dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, che la presiede; 
    2) dal  direttore  generale  delle  assicurazioni  private  e  di
interesse collettivo, con funzioni di vicepresidente; 
    3) da un funzionario con qualifica dirigenziale  della  Direzione
generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo; 
    4) da quattro rappresentanti degli iscritti all'albo; 
    5) da un rappresentante delle imprese di assicurazione. 
  I membri di cui ai  numeri  4)  e  5)  del  precedente  comma  sono
designati dalle organizzazioni nazionali  di  categoria  maggiormente
rappresentative  e  sono  nominati  per  un  triennio  dal   Ministro
dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato;   qualora   le
rispettive organizzazioni  non  provvedano  alle  designazioni  entro
trenta giorni dalla  richiesta,  il  Ministro  procede  alla  nomina,
d'ufficio. 
  La commissione decide a maggioranza dei suoi membri; a  parita'  di
voti prevale il voto del presidente. 
  Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate  da  un
funzionario della Direzione generale delle assicurazioni private e di
interesse collettivo. 
  La  commissione,  oltre  alle  funzioni  di  cui  alle   precedenti
disposizioni, esercita funzioni di controllo sull'etica professionale
degli iscritti e vigila  sul  corretto  esercizio  dell'attivita'  di
mediatore; promuove iniziative atte ad elevare  la  qualificazione  e
l'aggiornamento professionale dei mediatori.