Art. 12. Commissione per l'albo Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' istituita la commissione per l'albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione. La commissione esercita i poteri di cui all'articolo 10 ed e' organo consultivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per tutte le altre questioni concernenti la formazione e la tenuta dell'albo. La commissione e' composta: 1) da un Sottosegretario di Stato del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la presiede; 2) dal direttore generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, con funzioni di vicepresidente; 3) da un funzionario con qualifica dirigenziale della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo; 4) da quattro rappresentanti degli iscritti all'albo; 5) da un rappresentante delle imprese di assicurazione. I membri di cui ai numeri 4) e 5) del precedente comma sono designati dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative e sono nominati per un triennio dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; qualora le rispettive organizzazioni non provvedano alle designazioni entro trenta giorni dalla richiesta, il Ministro procede alla nomina, d'ufficio. La commissione decide a maggioranza dei suoi membri; a parita' di voti prevale il voto del presidente. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo. La commissione, oltre alle funzioni di cui alle precedenti disposizioni, esercita funzioni di controllo sull'etica professionale degli iscritti e vigila sul corretto esercizio dell'attivita' di mediatore; promuove iniziative atte ad elevare la qualificazione e l'aggiornamento professionale dei mediatori.