Art. 13. 
      Domanda di iscrizione e tassa di concessione governativa 
 
  La domanda per l'iscrizione  all'albo  deve  essere  corredata  dai
documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui agli  articoli
4 e 5. Il richiedente che debba sostenere la prova  di  idoneita'  di
cui all'articolo 4, primo comma, lettera h), deve unire, alla domanda
di iscrizione, richiesta di ammissione a detta prova. 
  All'atto della presentazione della domanda di  iscrizione  all'albo
dei mediatori, il richiedente e' tenuto  ad  eseguire  il  versamento
della tassa di concessione governativa di lire centomila, prevista al
n. 117, lettera b), della tariffa annessa al decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641. Il versamento  deve  essere
effettuato  all'ufficio  del  registro  di   Roma   e   la   relativa
attestazione di versamento deve essere allegata alla domanda. 
  Coloro che abbiano  ottenuto  l'iscrizione  all'albo  sono  inoltre
tenuti al pagamento, se iscritti alla prima  sezione,  di  una  tassa
annuale di lire centomila, se iscritti alla seconda  sezione  di  una
tassa annuale di lire cinquecentomila da versarsi in  modo  ordinario
entro il 31 gennaio, a partire dall'anno successivo a quello  in  cui
e' stata disposta l'iscrizione. 
  A   decorrere   dall'anno   1985,   con   decreto   del    Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con  il
Ministro  del  tesoro,  si  procedera'  all'adeguamento  delle  tasse
annuali di iscrizione di cui al comma precedente.