Art. 14. Copertura finanziaria All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1984, 1985 e 1986, si fara' fronte a valere sulle entrate di cui al terzo comma del precedente articolo 13. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.