Art. 14.
                        Copertura finanziaria

  All'onere  derivante dall'attuazione della presente legge, valutato
in  lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1984, 1985
e  1986, si fara' fronte a valere sulle entrate di cui al terzo comma
del precedente articolo 13.
  Il  Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.