Art. 15.
                  Disposizioni finali e transitorie

  Dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge l'uso della
qualifica  di  mediatore  di  assicurazione  o  riassicurazione  o di
termini   equipollenti,   nonche'   l'attivita'   di   mediatore   di
assicurazione  o  riassicurazione sono vietati a tutti coloro che non
siano iscritti all'albo.
  Coloro  che  alla  data  di  entrata in vigore della presente legge
esercitano  sul  territorio della Repubblica l'attivita' di mediatore
di  assicurazione  o  riassicurazione  possono  continuare a svolgere
l'attivita'  stessa  a  condizione  che,  nel  termine perentorio dei
successivi  sessanta  giorni, presentino al Ministero dell'industria,
del  commercio  e dell'artigianato domanda per l'iscrizione all'albo,
dimostrando  di  essere  in  possesso  dei  requisiti  richiesti  per
l'iscrizione e certificando, a mezzo dell'associazione di categoria o
in  alternativa  con  dichiarazioni  rilasciate da non meno di cinque
imprese  assicuratrici  o  riassicuratrici  e  da  non meno di cinque
aziende  fonti  di  affari, da quanto tempo esercitano l'attivita' di
mediazione.
  Nella  prima  applicazione  della  presente  legge hanno diritto ad
essere    iscritti    nella    prima    sezione    dell'albo,   anche
indipendentemente  dal  requisito di cui all'articolo 4, primo comma,
lettera h), le persone fisiche che, da almeno un triennio, esercitano
l'attivita'  di  mediatore  di  assicurazione  o riassicurazione come
titolari o legali rappresentanti di imprese iscritte presso l'ufficio
del registro delle imprese.
  Nella  prima  applicazione  della  presente  legge hanno diritto ad
essere    iscritte    nella    seconda   sezione   dell'albo,   anche
indipendentemente  dai  requisiti di cui all'articolo 5, primo comma,
lettere  b),  c)  e  d),  le  societa' che, da almeno un quinquennio,
esercitano    l'attivita'    di    mediatore   di   assicurazione   o
riassicurazione  e  che  siano iscritte presso l'ufficio del registro
delle imprese.
  Le  societa'  devono  comunque, a pena di decadenza dall'iscrizione
all'albo, provvedere a conformarsi alle prescrizioni dell'articolo 5,
primo  comma,  lettere  b),  c)  e  d),  entro il termine di due anni
dall'entrata in vigore della presente legge.