Art. 3. Albo dei mediatori E' istituito, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo - l'albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione. Non puo' essere prestata dalla stessa persona fisica la contemporanea attivita' di mediatore di assicurazione e riassicurazione. L'albo e' suddiviso in due sezioni: a) alla prima sono iscritte le persone fisiche; b) alla seconda sono iscritte le societa'. Nelle rispettive sezioni sono tenuti distinti i mediatori di assicurazione da quelli di riassicurazione. L'albo e' soggetto alla revisione almeno ogni cinque anni. L'elenco degli iscritti all'albo nonche' tutte le variazioni sono comunicati, a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. A cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'albo e' aggiornato alla data del 31 dicembre di ogni anno e pubblicato entro i tre mesi successivi. Per ciascun iscritto alla prima sezione dell'albo devono essere indicati almeno il nome, il cognome, la data di nascita, il comune di residenza o domicilio e la data di iscrizione; per gli iscritti alla seconda sezione dell'albo, devono essere indicati la ragione o la denominazione sociale con la specificazione del tipo di societa', la sede statutaria, il nome dei legali rappresentanti e dei preposti all'esercizio dell'attivita' di mediazione.