Art. 3.
                         Albo dei mediatori

  E'  istituito, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente
legge,   presso   il   Ministero   dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  -  Direzione generale delle assicurazioni private e
di  interesse  collettivo  -  l'albo dei mediatori di assicurazione e
riassicurazione.
  Non   puo'   essere   prestata   dalla  stessa  persona  fisica  la
contemporanea    attivita'    di   mediatore   di   assicurazione   e
riassicurazione.
  L'albo e' suddiviso in due sezioni:
    a) alla prima sono iscritte le persone fisiche;
    b) alla seconda sono iscritte le societa'.
  Nelle  rispettive  sezioni  sono  tenuti  distinti  i  mediatori di
assicurazione da quelli di riassicurazione.
  L'albo e' soggetto alla revisione almeno ogni cinque anni.
  L'elenco  degli  iscritti all'albo nonche' tutte le variazioni sono
comunicati,  a  cura  del  Ministero  dell'industria, del commercio e
dell'artigianato,  alle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura.
  A    cura   del   Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato  l'albo  e'  aggiornato alla data del 31 dicembre di
ogni anno e pubblicato entro i tre mesi successivi.
  Per  ciascun  iscritto  alla  prima sezione dell'albo devono essere
indicati almeno il nome, il cognome, la data di nascita, il comune di
residenza  o domicilio e la data di iscrizione; per gli iscritti alla
seconda  sezione  dell'albo,  devono  essere indicati la ragione o la
denominazione  sociale con la specificazione del tipo di societa', la
sede  statutaria,  il  nome  dei legali rappresentanti e dei preposti
all'esercizio dell'attivita' di mediazione.