Art. 4.
          Condizioni per l'iscrizione delle persone fisiche

  Per   ottenere   l'iscrizione  nella  prima  sezione  dell'albo  e'
necessario:
    a)  essere  cittadino  italiano  o  cittadino  di uno degli Stati
membri  della  Comunita'  economica europea ovvero, se non cittadino,
residente  nel territorio della Repubblica italiana, a condizione che
analogo  trattamento  sia  fatto  nei  Paesi  di origine a favore dei
cittadini italiani, salvo il caso degli apolidi;
    b) godere dei diritti civili;
    c) avere domicilio nel territorio della Repubblica;
    d)  non  aver  riportato  condanna per delitti contro la pubblica
amministrazione,  contro l'amministrazione della giustizia, contro la
fede   pubblica,   contro   l'economia  pubblica,  l'industria  e  il
commercio,   contro   il  patrimonio,  e  per  i  delitti  societari,
fallimentari,  valutari  e tributari, per i quali la legge commini la
pena  della  reclusione  non inferiore ad un anno o nel massimo a tre
anni,  nonche'  per  altro  delitto non colposo per il quale la legge
commini  la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni
o nel massimo a cinque anni, oppure condanna comportante interdizione
da  pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo
che non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero condanna per omessa
contribuzione    nei    confronti   degli   enti   previdenziali   ed
assistenziali;
    e) non essere stato dichiarato fallito, salvo che sia intervenuta
la riabilitazione;
    f)  aver  aderito al fondo di garanzia costituito nell'ambito del
Ministero   dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  per
risarcire  gli  assicurati  e  le  imprese di assicurazione dei danni
derivanti  dalla  propria  attivita' e non garantiti dalla polizza di
cui  alla  successiva  lettera  g).  Il  fondo  e' amministrato da un
comitato,    composto    da    tre   rappresentanti   del   Ministero
dell'industria,    del   commercio   e   dell'artigianato,   da   tre
rappresentanti  del  Ministero  del  tesoro e da tre mediatori eletti
dagli   iscritti   all'albo,   nominato   con  decreto  del  Ministro
dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato e presieduto da un
componente   eletto  dal  comitato  stesso,  che  lo  sceglie  tra  i
rappresentanti   del   Ministero   dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato.   Il  fondo  e'  alimentato  dai  contributi  degli
aderenti;  la misura dei contributi, comunque non inferiore allo 0,50
per cento delle provvigioni annualmente acquisite rispettivamente dai
mediatori  di  assicurazione  e  dai mediatori di riassicurazione, e'
fissata  annualmente  con  decreto  del  Ministro dell'industria, del
commercio   e  dell'artigianato,  tenendo  conto  dell'anzianita'  di
esercizio  dell'attivita'  e  del  volume  di affari. Con decreto del
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato saranno
stabilite   le   disposizioni   necessarie  alla  costituzione  e  al
funzionamento del fondo;
    g)  avere  stipulato  con almeno cinque imprese, non appartenenti
tutte  allo stesso gruppo finanziario, in coassicurazione una polizza
di  assicurazione  della  responsabilita'  civile  per  negligenze od
errori  professionali,  comprensiva della garanzia per infedelta' dei
dipendenti,  destinata  al risarcimento dei danni nei confronti degli
assicurati  e  delle  imprese  di  assicurazione, il cui ammontare di
copertura  e'  stabilito annualmente, per classi di volume di affari,
dal  Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, con
proprio  decreto, sentita la commissione di cui all'articolo 12 della
presente legge;
    h)  aver  superato una prova di idoneita' consistente in un esame
scritto ed in un colloquio nelle seguenti materie:
      disciplina   giuridica   dei   contratti   di  assicurazione  e
mediazione;
      disciplina   giuridica   dell'esercizio   delle   assicurazioni
private;
      nozioni sulla disciplina tributaria delle assicurazioni;
      principi di tecnica assicurativa;
    per   i   mediatori   di   riassicurazione   l'esame  deve  anche
comprendere:
      nozioni di tecnica riassicurativa;
      nozioni di diritto internazionale e comparato.
  Per la partecipazione alla prova di idoneita' occorre essere muniti
di  titolo  di  studio  non  inferiore  al  diploma  di  istituto  di
istruzione secondaria di secondo grado.
  La commissione d'esame, i programmi, le modalita' ed i compensi per
i  componenti  della  commissione  sono  determinati  con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la
commissione  di  cui  all'articolo 12. Le funzioni di segreteria sono
svolte da due funzionari della Direzione generale delle assicurazioni
private e di interesse collettivo.
  Sono esonerati dalla prova di idoneita':
    a)  coloro  che,  gia'  iscritti  all'albo,  chiedono  nuovamente
l'iscrizione  entro due anni dalla cancellazione avvenuta, sempre che
tale   cancellazione  non  sia  stata  determinata  da  provvedimenti
disciplinari;
    b)  coloro  che abbiano svolto per almeno un quadriennio, in modo
continuativo,  mansioni  direttive  in  una impresa di assicurazioni,
pubblica o privata, o in una impresa di cui al successivo articolo 5,
o  siano stati per lo stesso periodo agenti di assicurazione iscritti
nella prima sezione del relativo albo.