Art. 5. Condizioni per l'iscrizione delle societa' Per ottenere l'iscrizione nella seconda sezione dell'albo, le societa' debbono dimostrare di essere in possesso dei seguenti requisiti: a) avere la sede legale in Italia e gli uffici direzionali ubicati nello stesso comune; b) l'oggetto sociale deve essere limitato all'attivita' di mediazione assicurativa o riassicurativa, con esclusione di qualsiasi altra attivita' che non persegua direttamente o indirettamente il raggiungimento o il consolidamento dell'oggetto sociale; c) l'amministratore delegato e il direttore generale debbono essere iscritti all'albo, e avere esercitato per almeno cinque anni l'attivita' di mediatore di assicurazione o di riassicurazione; d) essere legalmente rappresentate e gestite nella sede principale e in eventuali sedi secondarie da persone iscritte alla prima sezione dell'albo; e) avere aderito al fondo di garanzia di cui all'articolo 4, primo comma, lettera f); f) avere stipulato la polizza di cui all'articolo 4, primo comma, lettera g). Le societa' che esercitano la mediazione riassicurativa devono disporre di un capitale sociale non inferiore a duecento milioni. E' fatto obbligo alle societa' che esercitano contemporaneamente la mediazione assicurativa e riassicurativa di preporre alle due attivita' persone fisiche diverse provviste ciascuna dei requisiti richiesti dall'articolo 4. La domanda di iscrizione, inoltre, deve essere corredata dalla seguente documentazione: 1) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto nonche' della prova dell'avvenuto loro deposito presso l'ufficio del registro delle imprese e della relativa iscrizione; 2) certificato attestante l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio; 3) elenco nominativo degli amministratori, dei rappresentanti legali e dei gestori della societa'.