Art. 5.
             Condizioni per l'iscrizione delle societa'

  Per  ottenere  l'iscrizione  nella  seconda  sezione  dell'albo, le
societa'  debbono  dimostrare  di  essere  in  possesso  dei seguenti
requisiti:
    a)  avere  la  sede  legale  in  Italia  e gli uffici direzionali
ubicati nello stesso comune;
    b)  l'oggetto  sociale  deve  essere  limitato  all'attivita'  di
mediazione assicurativa o riassicurativa, con esclusione di qualsiasi
altra  attivita'  che  non  persegua direttamente o indirettamente il
raggiungimento o il consolidamento dell'oggetto sociale;
    c)  l'amministratore  delegato  e  il  direttore generale debbono
essere  iscritti  all'albo, e avere esercitato per almeno cinque anni
l'attivita' di mediatore di assicurazione o di riassicurazione;
    d)   essere   legalmente   rappresentate  e  gestite  nella  sede
principale  e  in  eventuali sedi secondarie da persone iscritte alla
prima sezione dell'albo;
    e)  avere  aderito  al  fondo  di garanzia di cui all'articolo 4,
primo comma, lettera f);
    f) avere stipulato la polizza di cui all'articolo 4, primo comma,
lettera g).
  Le  societa'  che  esercitano  la  mediazione riassicurativa devono
disporre di un capitale sociale non inferiore a duecento milioni.
  E' fatto obbligo alle societa' che esercitano contemporaneamente la
mediazione   assicurativa  e  riassicurativa  di  preporre  alle  due
attivita'  persone  fisiche  diverse provviste ciascuna dei requisiti
richiesti dall'articolo 4.
  La  domanda  di  iscrizione,  inoltre,  deve essere corredata dalla
seguente documentazione:
    1)  copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto nonche'
della prova dell'avvenuto loro deposito presso l'ufficio del registro
delle imprese e della relativa iscrizione;
    2)  certificato attestante l'iscrizione alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura competente per territorio;
    3)  elenco  nominativo  degli  amministratori, dei rappresentanti
legali e dei gestori della societa'.