Art. 6.
Condizioni per l'iscrizione   di   persone  fisiche  della  Comunita'
                          economica europea

  Possono  essere  iscritti nella sezione prima dell'albo i cittadini
di  uno  Stato membro della Comunita' economica europea, che provino,
attraverso  un  attestato  rilasciato  dalla  competente autorita' di
controllo,  di  aver svolto per quattro anni l'attivita' di mediatore
di  assicurazione  e riassicurazione in uno qualsiasi dei Paesi della
Comunita'  economica  europea,  come  dipendenti  o  in  qualita'  di
dirigenti di impresa esercente detta attivita'.
  Il termine di quattro anni di cui al comma precedente e' ridotto:
    a)  a  due  anni  se  si sono altresi' svolte per almeno tre anni
funzioni  con responsabilita' in materia di acquisizione, gestione ed
esecuzione  di  contratti  di assicurazione al servizio di uno o piu'
mediatori  di  assicurazione  o  di  riassicurazione  o di una o piu'
imprese di assicurazione;
    b)  ad un anno se si e' ricevuta per l'attivita' di mediatore una
formazione  preliminare  comprovata  da  un  certificato rilasciato o
riconosciuto  dalla  competente autorita' dello Stato di origine o di
provenienza.
  L'interessato  deve  inoltre  provare  per documento equipollente o
dichiarazione   sostitutiva   il   possesso   dei  requisiti  di  cui
all'articolo 4, primo comma, lettere c), d), e), f) e g).