Art. 7. Condizioni per l'iscrizione di persone giuridiche della Comunita' economica europea Le imprese di cui all'articolo 5 della presente legge che hanno sede legale in uno Stato membro della C.E.E. e che intendono esercitare la loro attivita' nel territorio della Repubblica italiana sono iscritte nella sezione seconda dell'albo dei mediatori con la stessa procedura prevista per le imprese che hanno sede legale in Italia. La documentazione prevista dal terzo comma dell'articolo 5, numeri 1) e 2), puo' essere sostituita con dichiarazioni equipollenti rilasciate dall'autorita' di controllo dello Stato di origine, ovvero da altra autorita' competente designata dallo Stato membro d'origine o di provenienza, ai sensi dell'articolo 9, n. 2, della direttiva n. 77/92 del Consiglio C.E.E. del 13 dicembre 1976.