Art. 7.
Condizioni per l'iscrizione  di  persone  giuridiche  della Comunita'
                          economica europea

  Le  imprese  di  cui  all'articolo 5 della presente legge che hanno
sede  legale  in  uno  Stato  membro  della  C.E.E.  e  che intendono
esercitare la loro attivita' nel territorio della Repubblica italiana
sono  iscritte  nella  sezione seconda dell'albo dei mediatori con la
stessa  procedura  prevista  per  le imprese che hanno sede legale in
Italia.
  La  documentazione prevista dal terzo comma dell'articolo 5, numeri
1)  e  2),  puo'  essere  sostituita  con  dichiarazioni equipollenti
rilasciate dall'autorita' di controllo dello Stato di origine, ovvero
da  altra autorita' competente designata dallo Stato membro d'origine
o  di provenienza, ai sensi dell'articolo 9, n. 2, della direttiva n.
77/92 del Consiglio C.E.E. del 13 dicembre 1976.