Art. 8.
    Condizioni comuni per l'esercizio dell'attivita' di mediatore

  I  mediatori  di  assicurazione  o di riassicurazione sono tenuti a
trasmettere  alla Direzione generale delle assicurazioni private e di
interesse  collettivo  del  Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato,  il  rendiconto  complessivo  annuale dei contratti
mediati,  raggruppati  per  i singoli mandanti della mediazione e per
imprese cui competono le coperture assicurative.
  Se  trattasi  di  societa',  il  bilancio  deve essere trasmesso al
Ministero  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  dopo
essere   stato  assoggettato  alla  revisione  contabile  qualora  le
provvigioni  annualmente  liquidate  siano  superiori  a lire tremila
milioni.
  I  mediatori  di assicurazione o riassicurazione che hanno ottenuto
l'iscrizione  all'albo  debbono,  entro  due anni dalla comunicazione
dell'iscrizione e, successivamente, ogni anno, dimostrare:
    a)  di  aver  effettuato le mediazioni in misura sufficientemente
diversificata  tra  piu' imprese di assicurazione e riassicurazione e
in  particolare che i premi versati ad un unico gruppo assicurativo o
riassicurativo  non  siano  superiori  al  30  per cento dell'importo
complessivo  dei  premi  dei  contratti di assicurazione acquisiti in
ciascun biennio;
    b)  che  il portafoglio mediato non derivi da meno di dieci fonti
di affari che non appartengano allo stesso gruppo finanziario;
    c)  che  i premi risultanti dai contratti riguardanti le fonti di
affari  che  appartengono  allo  stesso  gruppo finanziario non siano
superiori  al  50  per  cento  dell'importo complessivo dei premi dei
contratti di assicurazione mediati in un biennio.
  Sono  considerati  appartenenti  allo  stesso gruppo finanziario le
societa' controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
  Qualora  una delle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b)
e  c) non venga rispettata, la Direzione generale delle assicurazioni
private  e  di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del
commercio  e dell'artigianato intima al mediatore di ottemperarvi non
oltre  il  termine  dell'esercizio  successivo.  Ove il mediatore non
ottemperi si procede alla cancellazione dall'albo.
  Le  societa'  sono tenute a comunicare al Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato le eventuali variazioni dei soggetti
di  cui  all'articolo  5,  primo  comma, lettere c) e d), entro e non
oltre due mesi dall'avvenuta variazione.
  Il  Ministero  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato ha
facolta'  di proporre accertamenti presso gli uffici dei mediatori e,
se  trattasi  di  societa',  presso  la sede legale delle stesse, per
controllare l'adempimento e l'osservanza delle disposizioni stabilite
dalla presente legge.